Cassazione Civile, Ordinanza n. 27092/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggiori redditi relativi all'anno 2013, emesso a carico di un contribuente titolare di ditta individuale. L'Ufficio aveva rilevato una discrasia tra l'ammontare complessivo delle operazioni attive IVA dichiarate nel quadro VE (€ 1.071.066,00) e quello risultante dalle operazioni di acquisto comunicate dai clienti della ditta verificata (€ 1.458.515,00). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che le differenze dipendessero in larga misura dal fatto che questi avesse incassato alcuni crediti mediante cessione di buoni pasto ricevuti dai propri clienti, configurando così una diversa modalità di incasso e non ricavi non dichiarati; aveva inoltre valorizzato le scritture contabili, senza che l'Ufficio avesse esaminato libro giornale e conto "Ticket c/Crediti". L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, ai sensi degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo che la decisione fosse mera riproduzione dell'appello; (2) falsa applicazione di norme sostanziali e processuali in tema di prova e accertamento IVA, lamentando che la CTR avesse spostato l'attenzione sulle modalità di incasso dei crediti, anziché verificare la discrasia tra operazioni dichiarate e operazioni risultanti dallo spesometro, e avesse errato nel valorizzare le scritture del contribuente e nel ritenere ammissibile il pagamento/compensazione tramite buoni pasto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la parziale sovrapponibilità del linguaggio della sentenza con le difese dell'appellante non integri di per sé un vizio di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in presenza della contestazione dell'Ufficio, la CTR avrebbe dovuto verificare la discrasia tra le operazioni attive IVA dichiarate e quelle risultanti dai dati comunicati dai terzi, senza attribuire rilievo decisivo alle modalità di incasso dei crediti. La Corte ha osservato che tali modalità non incidono sul fatto che le operazioni attive, comunque esistenti, dovevano essere indicate nel quadro VE. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per carenza di specificità/documentazione è stata respinta perché il ricorso non era fondato sul mancato esame di specifici documenti, ma sulla dedotta violazione di norme processuali e sostanziali.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha escluso che la sentenza fosse nulla per difetto di motivazione, ritenendo sufficiente il percorso argomentativo espresso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è stata ritenuta apparente solo perché in parte coincidente con le espressioni dell'appellante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È stato ribadito che la riproduzione, anche ampia, di argomentazioni di parte non integra automaticamente carenza motivazionale.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ritenuto che la CTR avesse errato nel governo dell'onere della prova, poiché la verifica doveva riguardare la discrasia tra dati dichiarati e dati comunicati dai terzi.
art. 2709 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al valore probatorio delle scritture contabili.
art. 14 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo di ricorso nell'ambito delle norme sull'accertamento e sulle scritture contabili.
art. 39 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso quale base dell'accertamento IVA in presenza di discordanze tra dichiarazione e dati acquisiti dall'Ufficio.
art. 144, comma 5, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della modalità di pagamento mediante buoni pasto, ritenuta però non decisiva dalla Corte ai fini del quadro VE.
art. 21 d.l. n. 78/2010
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai dati del c.d. spesometro utilizzati per l'accertamento.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non è viziata in modo rilevante per il solo fatto che ricalchi, in tutto o in parte, le argomentazioni della parte vittoriosa, se dal testo emerge comunque il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio relativo a un accertamento IVA fondato sul confronto tra dichiarazioni del contribuente e dati comunicati dai terzi, il giudice deve verificare la sussistenza e la giustificazione della discrasia tra i dati, non limitarsi a valorizzare modalità di incasso dei crediti che non incidono sul volume d'affari dichiarato.
- Le operazioni attive devono essere esposte nella dichiarazione IVA a prescindere dalla modalità con cui il relativo credito sia stato successivamente riscosso o estinto.
- Le scritture contabili del contribuente non possono essere valorizzate in modo isolato se la controversia richiede invece la comparazione oggettiva tra dati dichiarati e dati provenienti da fonti esterne, secondo le regole sull'onere della prova.
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