Cassazione Penale, Sentenza n. 15222/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati previsti dall'art. 44 del D.P.R. 380/01 e dall'art. 349, comma 11, c.p., deducendo: (1) nullità del decreto di citazione in appello e dell'avviso di differimento dell'udienza del 9/03/2018 per notifiche eseguite non presso il domicilio eletto ma a mani di terzo convivente presso la residenza; (2) nullità delle sentenze di condanna (art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.) e violazione degli artt. 180, 181 e 182 c.p.p., con la censura che tali nullità sarebbero state tempestivamente eccepite in appello e che la parte non ha concorso a cagionarle, dunque non opererebbe la perdita del diritto di eccepire
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la notificazione del decreto di citazione a terzo convivente sia, di regola, nullità generale di tipo intermedio (art. 178 lett. c) c.p.p.), sanabile se l'atto è risultato idoneo a determinare effettiva conoscenza o se è intervenuta sanatoria (art. 183 c.p.p.). Nel caso concreto la Corte d'appello ha correttamente valutato la conoscenza del processo da parte della ricorrente (deduzione del legittimo impedimento all'udienza del 9/03/2018) e l'esercizio di facoltà che ha sanato il vizio. Quanto alla notifica del rinvio, trattandosi di avviso di udienza (artt. 484 e 420‑ter c.p.p.), la sua omissione rientra nelle nullità a regime intermedio; inoltre il difensore aveva assistito ad atti senza tempestivamente eccepire, risultando pertanto decaduto il mezzo di impugnazione su quel punto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e principi costituzionali richiamati.
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001 art. 44
Sostanzialmente la norma sostanzia il fatto-reato contestato; citata per indicare il capo di imputazione a carico della ricorrente.
Codice penale art. 349 comma 11
Altro capo di imputazione penale contestato alla ricorrente; richiamato per definire la fattispecie penalmente rilevante.
Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. c)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso in esame era fondato su vizio di motivazione e nullità degli atti, richiamando questo articolo come base dell'impugnazione.
Codice di procedura penale art. 179 comma 1
Prevede la nullità assoluta per omissione della notifica dell'atto di vocatio in iudicium quando essa è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; la Corte ha distinto tra casi in cui la notifica a terzi è inidonea (nullità assoluta) e casi in cui è idonea (nullità intermedia).
Codice di procedura penale art. 178 lett. c)
Individua le nullità di carattere generale di regime intermedio; la notificazione a terzo convivente è stata qualificata di norma come nullità di questo tipo, assoggettata alle sanatorie previste.
Codice di procedura penale art. 184 comma 1
Regola la sanatoria speciale mediante esercizio di facoltà processuali che l'atto nullo preordinava; la Corte ha ritenuto che la partecipazione e le eccezioni in udienza abbiano operato come sanatoria.
Codice di procedura penale art. 183
Prevede le sanatorie generali per alcune nullità di atti, cui la nullità di notifica a terzi può essere soggetta se non inidonea a garantire la conoscenza effettiva.
Codice di procedura penale art. 182
Stabilisce le regole di deducibilità delle nullità e che alcune nullità devono essere eccepite tempestivamente; la Corte ha applicato il principio secondo cui la mancata tempestiva eccezione comporta decadenza.
Codice di procedura penale art. 180
Riguarda i termini di rilevabilità delle nullità; richiamato per sottolineare che alcune nullità devono essere rilevate nei termini e modi previsti.
Codice di procedura penale art. 484 e art. 420‑ter comma 1
Regolano l'avviso della nuova udienza e le modalità del differimento per legittimo impedimento; la Corte ha distinto la notifica di un provvedimento di rinvio (avviso di udienza) dalla citazione a giudizio, considerandola suscettibile di regime più permissivo (nullità intermedia).
Codice di procedura penale art. 616
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile o manifestamente infondato; applicato qui con una condanna equitativa di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La notificazione della citazione a giudizio eseguita a terzo convivente presso la residenza dell'imputato configura, in linea di principio, una nullità generale di tipo intermedio (art. 178 lett. c) c.p.p.), non automaticamente assoluta: occorre valutare se la modalità sia stata idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; in caso contrario si concretizza una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
- Le nullità di tipo intermedio sono soggette a regime di deducibilità e sanatorie (artt. 182, 183 e 184 c.p.p.): se la parte ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o ha esercitato facoltà connesse all'atto nullo, il vizio può essere sanato e non può più essere fatto valere tardivamente.
- La notifica dell'avviso di rinvio/nuova udienza non ha la stessa rilevanza della vocatio in iudicium: la sua omissione rientra normalmente nelle nullità a regime intermedio e richiede tempestiva eccezione da parte della difesa, altrimenti si considera decaduta.
- Se il difensore ha partecipato ad atti processuali senza sollevare la nullità nei termini, viene meno la possibilità di dedurre tale vizio in sede di impugnazione successiva; l'assistenza effettiva agli atti e la mancata tempestiva eccezione comportano perdita del rimedio.
- In ipotesi di notifica irregolare, la valutazione concreto‑fattuale (se l'imputato ha comunque avuto conoscenza dell'atto) è decisiva per determinare se la nullità è assoluta o sanabile; pertanto è fondamentale documentare tempestivamente la mancanza di conoscenza effettiva se si intende sostenere la nullità assoluta.
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