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Sentenza

Sentenza n. 194/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’ottemperanza DELLA SENTENZA N. 922, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. LAVORO IL 13/9/2024, PASSATA IN GIUDICATO.

Giustizia amministrativa202501488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 922 del 13 settembre 2024, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della Carta del docente e all'accredito di 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 922 del Tribunale di Termini Imerese, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e aveva ordinato all'amministrazione il pagamento di 3.000 euro mediante l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 18 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'amministrazione si è costituita senza dimostrare l'avvenuto adempimento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il rilascio della Carta del docente e l'accredito dell'importo di 3.000 euro per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, nonché spese di lite e accessori. Ha assegnato all'amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di subdelega, il direttore generale competente del Ministero, il quale dovrà attivarsi su istanza della ricorrente entro ulteriori 60 giorni e riferire al TAR sugli adempimenti compiuti. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza: esistenza del giudicato, condanna pecuniaria, rituale notifica, decorso del termine dilatorio e mancata prova dell'adempimento.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro giudice e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prima di agire esecutivamente nei confronti dell'amministrazione per obbligazioni pecuniarie deve decorrere il termine dilatorio previsto dalla legge; nel caso concreto il TAR ha verificato il decorso di 120 giorni dalla notifica della pronuncia.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi o la rivalutazione spettanti sulla somma dovuta decorrono dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

  • art. 107 l. 107/2015

    La disposizione costituisce il riferimento legislativo per il diritto all'assegnazione della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo, per quanto non disciplinato, le disposizioni del codice di procedura civile; nel caso concreto è richiamato insieme all'art. 93 c.p.c. per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria dell'amministrazione e l'ente non dimostra di aver adempiuto né allega fatti estintivi o modificativi del credito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo, comprendendo capitale, interessi o rivalutazione e spese dovute.
  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, ai fini considerati dalla decisione, dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva e di riferire al giudice sull'esecuzione del mandato.
  • L'esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla Carta del docente può essere disposta mediante il rilascio della Carta e l'accredito del valore nominale spettante, oltre agli accessori maturati fino alla concreta attribuzione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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