Cassazione Penale, Sentenza n. 10033/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza n.146/2023 del Giudice di Pace di Reggio Emilia, per presunta violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione) contestando che, in realtà, la dichiarazione richiesta fosse già contenuta nella nomina/delega depositata contestualmente all'atto di appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso: dall'esame degli atti è emerso che nella nomina fiduciaria datata 12/06/2023, sottoscritta da entrambi gli imputati, era presente la formula di elezione di domicilio (Reggio Emilia, via Zanichelli 19). Tenuto conto inoltre del principio tempus regit actum e della giurisprudenza secondo cui la disciplina introdotta e poi abrogata si applica alle impugnazioni presentate fino al 24/08/2024, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022 n.150)
introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d) del d.lgs. 10/10/2022 n.150
il comma 1-ter prevedeva a pena di inammissibilità l'obbligo di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione per le impugnazioni presentate nella sua vigenza
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater (modificato dalla legge 9/8/2024 n.114)
modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. o) della legge 9/8/2024 n.114
dal 25/08/2024 l'inserimento di 'di ufficio' dopo 'del difensore' ha tolto l'obbligo per le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità; resta l'obbligo per il difensore di ufficio quando previsto
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
art. 33, comma 1, lett. d)
ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., imponendo il requisito formale del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio
legge 9 agosto 2024, n.114 (c.d. legge Nordio)
art. 2, comma 1, lett. o); entrata in vigore 25/08/2024
ha abrogato il comma 1-ter e ha modificato la disciplina dell'art. 581 c.p.p.; non avendo previsto disposizioni transitorie, l'applicazione temporale è stata chiarita dalla giurisprudenza
principio 'tempus regit actum' e giurisprudenza della Cassazione
Sezioni Unite: applicazione della disciplina fino al 24/08/2024 (info provvisoria n.15/2024, udienza 24/10/2024)
la norma processuale applicabile si determina in base alla data di presentazione dell'impugnazione; pertanto le impugnazioni presentate prima dell'abrogazione sono valutate secondo la disciplina previgente
Massime di principio
- Verificare sempre, al momento del deposito dell'impugnazione, che sia allegata la nomina/mandato del difensore e che in essa sia espressa la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta dalla normativa vigente al momento della presentazione.
- Determinante è la data di presentazione dell'impugnazione: in caso di modifiche legislative successive, si applica la disciplina vigente alla data di deposito (principio tempus regit actum), salvo diversa pronuncia delle Sezioni Unite.
- In caso di contestazione di inammissibilità per difetto formale, il giudice deve controllare gli atti e i documenti depositati prima di dichiarare l'inammissibilità; un referto o una dicitura presente nella nomina può sanare la presunta omissione.
- Dopo mutamenti normativi (abrogazioni o modifiche) verificare sempre l'esistenza di norme transitorie o di pronunce di coordinamento (Sezioni Unite) che stabiliscano l'ambito temporale di applicazione.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, è buona prassi allegare espressamente, oltre alla nomina, una dichiarazione esplicita di elezione di domicilio nel corpo dell'atto di impugnazione o in separato atto di procura/delega.
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