Cassazione Penale, Ordinanza n. 04735/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure generiche, apodittiche e non consentite in sede di legittimità, non misurandosi con le specifiche argomentazioni della sentenza d'appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi, cinque censure: con il primo motivo ha confuso il tema della lieve entità della condotta con quello del consumo personale, contestando la ricostruzione della destinazione allo spaccio dello stupefacente; con il secondo motivo, relativo alla resistenza, ha contestato la configurabilità del delitto; con i successivi tre motivi ha censurato l'esclusione della particolare tenuità del fatto, nonché il trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e della sospensione condizionale della pena, già fruita in precedenza. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi apodittici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, quindi non deducibili in sede di legittimità perché incentrati su questioni di fatto e su clausole di stile.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata come titolo del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio oggetto di condanna; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma prende atto della qualificazione giuridica già operata dai giudici di merito.
art. 337 cod. pen.
Norma richiamata come titolo del reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto di condanna.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Richiamato in relazione al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, esclusa dalla sentenza d'appello e non efficacemente censurata in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che la resistenza può realizzarsi mediante fuga pericolosa con manovre dirette a impedire l'inseguimento e a ostacolare l'esercizio della funzione pubblica, mettendo in pericolo anche l'incolumità dell'agente e dell'agente stesso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano in censure generiche, apodittiche o meramente assertive, prive di un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova rivalutazione del fatto: è inammissibile la doglianza che contesti la ricostruzione probatoria senza indicare specifici vizi logici o giuridici della sentenza.
- Quando la sentenza di merito ha motivato in modo puntuale sulla destinazione allo spaccio della sostanza e sulla pericolosità delle condotte, è inammissibile la censura che si limiti a riproporre tesi difensive alternative senza confrontarsi con tali argomenti.
- La resistenza a pubblico ufficiale può integrare il reato anche attraverso manovre di fuga pericolose finalizzate a impedire l'inseguimento e a ostacolare il concreto esercizio della pubblica funzione.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti, se congruamente motivata in appello, non può essere utilmente censurata in cassazione con contestazioni stereotipate o prive di specifiche critiche alla ratio decidendi.
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