Cassazione Penale, Sentenza n. 43637/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello presentato contro la sentenza del Giudice di pace. Hanno denunciato, nei termini consentiti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., la violazione degli artt. 171, 178 e 548 c.p.p., sostenendo che la sottoscrizione del difensore sulla ricevuta della notifica dell'avviso di deposito della sentenza sarebbe apocrifa; hanno depositato una denuncia-querela per falso (in realtà una denuncia al P.M.) e riferito di un consulente grafologo. Hanno altresì richiamato richieste di sospensione in attesa di pronuncia costituzionale su disciplina di cui all'art. 578 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le deduzioni sulla presunta falsità della sottoscrizione non erano state svolte davanti al giudice di appello e non erano supportate da elementi probatori acquisiti nel giudizio. La Corte ha rilevato che l'atto allegato era una denuncia al pubblico ministero e non una querela di falso ai sensi del codice di procedura civile; ha inoltre ritenuto che la richiesta di dichiarare la nullità della notifica fosse esorbitante rispetto alla sua funzione di giudice di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata negata la liquidazione delle spese delle parti civili in Cassazione, essendosi esse limitate al deposito di memoria senza intervenire alla discussione pubblica, in conformità al principio giurisprudenziale richiamato.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale; la Corte ha ammesso la discussione come richiesto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limite formale entro cui i motivi di ricorso per cassazione sono stati indicati; la Corte ha valutato i profili nei limiti consentiti da tale norma
artt. 171, 178 e 548 cod. proc. pen.
artt. 171, 178 e 548 cod. proc. pen.
norme richiamate dai ricorrenti come violate (riguardanti notifiche, costituzione di parte civile e impugnazioni); la Corte ha ritenuto le doglianze infondate e prive di prova giudiziale
artt. 221 e ss. cod. proc. civ.
artt. 221 e ss. cod. proc. civ.
richiamati per distinguere la querela di falso civile; la Corte ha osservato che l'atto prodotto era una denuncia al pubblico ministero e non la procedura di querela di falso prevista dal rito civile
art. 578 cod. proc. pen.
richiamato dai ricorrenti in relazione a sospensione del procedimento in attesa di decisione costituzionale; la Corte ha rilevato che tale questione non giustifica le deduzioni non svolte in appello
giurisprudenza di legittimità
Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118
principio secondo cui in Cassazione non si liquida il rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non è intervenuta alla discussione pubblica ma ha solo depositato memoria con nota spese; principio applicato dalla Corte per negare la richiesta delle parti civili
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito basare il ricorso su fatti o prove che non siano stati utilmente dedotti e valutati nel giudizio di merito: eccezioni o nuovi elementi probatori non introdotti in appello rischiano di essere dichiarati inammissibili o irrilevanti.
- La produzione di una denuncia al pubblico ministero per presunto falso non equivale alla procedura di querela di falso prevista dal processo civile; occorre adottare la specifica procedura prevista se si intende contestare efficacemente una sottoscrizione in atti civili o processuali.
- La Corte di Cassazione ha funzione di sindacato di legittimità e non di accertamento del fatto nuovo: richieste come la declaratoria di nullità di una notifica sono, in linea di massima, di competenza del giudice di merito o del giudice competente a riesaminare la prova documentale.
- Chi presenta ricorsi manifestamente infondati può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di somme a titolo di ammenda; è quindi necessario valutare la fondatezza delle doglianze prima di proseguire in via di legittimità.
- La parte civile che intende ottenere la liquidazione delle spese in Cassazione dovrebbe partecipare alla discussione pubblica; il mero deposito di memoria con nota spese, senza intervento orale, può precluderne il rimborso in base alla giurisprudenza consolidata.
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