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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11324/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto inerenti e quindi deducibili/detraibili i costi di pubblicità sostenuti dalla società (spese di sponsorizzazione del proprio marchio), nonché contestazione in merito alla mancata dimostrazione da parte della contribuente del ritorno economico concreto derivante dalla sponsorizzazione. L'Agenzia deduceva che le spese riguardavano solo la pubblicizzazione del marchio (logo) tramite un pilota di kart terzo, che non pubblicizzavano prodotti specifici, che l'attività di sponsorizzazione avveniva in ambito internazionale non coerente con la dimensione dell'impresa e che mancava prova della correlazione economica con l'attività (artt. 108-109 d.P.R. n. 917/1986 e art. 2697 c.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello incidentale della società riconoscendo l'inerenza dei costi di sponsorizzazione. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il requisito dell'inerenza va valutato con un giudizio qualitativo di riferibilità del costo all'attività d'impresa (anche in via indiretta, potenziale o futura), escludendo la necessità di provare un ritorno economico immediato o quantificabile. Ha inoltre precisato che l'incongruità o l'antieconomicità possono essere indizi di difetto di inerenza ma non si sostituiscono al giudizio qualitativo, e che l'Amministrazione deve dimostrare la macroscopica antieconomicità quando contesta l'inerenza ai fini IVA. La Corte ha richiamato inoltre la sentenza della Corte di Giustizia UE (C‑334/20) sul diritto alla detrazione dell'IVA per servizi pubblicitari, che non richiede prova di incremento del fatturato. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72

    Consente alle Agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza necessità di mandato speciale; utilizzato per respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata procura.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 611, art. 43

    Richiamato unitamente al D.Lgs. 300/1999 per giustificare la rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato senza procura ad litem.

  • d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), artt. 108 e 109

    Articoli richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla deducibilità delle spese; la Corte ha però chiarito che la valutazione dell'inerenza ai fini delle imposte dirette è di natura qualitativa e non richiede la dimostrazione di un ritorno economico immediato.

  • Codice Civile, art. 2697

    Norma sulla distribuzione dell'onere della prova; richiamata dall'Agenzia per sostenere la mancata prova dell'inerenza da parte della contribuente. La Corte ha richiamato il principio che, se l'Amministrazione contesta l'inerenza, il contribuente deve dimostrare la regolarità delle operazioni, ma l'inerenza va comunque valutata con giudizio qualitativo.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 168, lett. a) e art. 2

    Richiamata con riferimento alla sentenza C‑334/20 della Corte di Giustizia: per la detrazione dell'IVA sui servizi pubblicitari non è necessario dimostrare un aumento del fatturato né la congruità del prezzo, ma deve sussistere un nesso diretto e immediato tra la prestazione pubblicitaria e le operazioni imponibili o l'attività economica complessiva del soggetto passivo.

Massime di principio

  • Il requisito dell'inerenza dei costi d'impresa va valutato con un giudizio qualitativo di riferibilità all'attività d'impresa, anche se il vantaggio è solo potenziale, indiretto o futuro; non è sempre necessario dimostrare un ritorno economico immediato.
  • La mera incongruità o il limitato ritorno commerciale non escludono automaticamente l'inerenza: tali elementi possono essere indizi, ma l'Amministrazione deve provarne la rilevanza, e in materia IVA deve dimostrare la macroscopica antieconomicità per negare la detrazione.
  • Nel caso di sponsorizzazioni del marchio/prodotto, la pubblicizzazione del segno distintivo del titolare del marchio è normalmente riconducibile all'attività d'impresa e quindi può essere considerata inerente, anche se non è pubblicizzato un prodotto specifico.
  • Se l'Amministrazione contesta l'inerenza, grava sul contribuente l'onere di comprovare la regolarità e la riferibilità delle spese all'attività d'impresa; tuttavia, l'accertamento resta in gran parte di natura qualitativa e di fatto, spettando al giudice la valutazione delle circostanze concrete.
  • Le amministrazioni fiscali e i giudici devono distinguere tra inerenza (riferibilità all'attività), congruità/antieconomicità (indici di possibile difetto di inerenza) e la diversa disciplina IVA (dove il nesso diretto con l'attività economica è centrale).
  • Le Agenzie fiscali possono essere rappresentate dall'Avvocatura dello Stato senza procura speciale, anche in Cassazione.

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