Sentenza n. 910/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento m_dg. -OMISSIS- in forza del quale il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dott. per mezzo della Casa Circondariale di -OMISSIS-, notificava all'Ispettore ricorrente il provvedimento di archiviazione “In esito all'istanza di assegnazione prodotta in data 15 ottobre 2025, dal dipendente in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasmessa da codesta Direzione, con nota n. -OMISSIS-".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di archiviazione dell’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, riferita alla sede originariamente indicata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR Sicilia il ricorso originariamente proposto dinanzi al TAR Lazio contro il provvedimento con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva archiviato la sua istanza di trasferimento presentata il 15 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. L’Amministrazione aveva ritenuto che l’istanza non potesse essere esaminata perché il dipendente era già stato trasferito a domanda presso la medesima città indicata nella richiesta di trasferimento per assistenza. Successivamente, con comunicazione e nuova istanza del 26 novembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di sostituire la sede originariamente richiesta con una diversa sede, ritenuta più idonea alle esigenze assistenziali. Il ricorrente ha dedotto, tra l’altro, il travisamento dei fatti, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe archiviato l’istanza senza considerare che essa si riferiva alla nuova sede. Ha inoltre chiesto, nelle conclusioni, il trasferimento presso quest’ultima sede. Nel corso del nuovo procedimento l’Amministrazione ha adottato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, senza però emanare una determinazione conclusiva. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse e la possibilità di definire il giudizio con sentenza breve. Ha inoltre esaminato la questione processuale relativa all’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., ritenendo sufficiente l’avviso dato in udienza e non necessaria la presenza del difensore, il quale aveva depositato soltanto un’istanza di decisione sugli scritti per un’udienza in presenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’impugnazione riguardava esclusivamente il provvedimento del 20 novembre 2025, riferito alla prima istanza del 15 ottobre 2025 e alla sede originariamente richiesta. Il ricorrente aveva però successivamente sostituito espressamente quella sede con una diversa, presentando una nuova istanza il 26 novembre 2025. Ne è derivato un nuovo procedimento amministrativo, ancora non concluso, essendo intervenuto soltanto un preavviso di rigetto. Pertanto non residuava un interesse attuale alla decisione sull’atto di archiviazione relativo alla sede non più perseguita. La domanda di trasferimento presso la nuova sede non poteva essere esaminata nel giudizio, perché riferita a un procedimento distinto e privo di un provvedimento finale negativo impugnabile; essa avrebbe potuto eventualmente costituire oggetto di un autonomo ricorso dopo la conclusione del nuovo procedimento. Il TAR ha escluso il travisamento dei fatti, poiché alla data del provvedimento impugnato la nuova sede non era ancora stata indicata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di trasferimento per assistenza a persona con disabilità; nel caso concreto il giudizio non ha esaminato nel merito la sussistenza dei relativi presupposti, essendo stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto adottato nel nuovo procedimento non costituisce una determinazione conclusiva e, pertanto, non può essere equiparato a un provvedimento finale negativo autonomamente rilevante ai fini della domanda proposta nel giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando la questione rilevata d’ufficio è prospettata in udienza e verbalizzata, l’avviso alle parti è sufficiente; l’ordinanza e il termine per dedurre sono necessari solo se la questione emerge dopo il passaggio in decisione.
art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata, anche per una questione processuale rilevata d’ufficio, quando ne ricorrano i presupposti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La fictio iuris della presenza del difensore derivante dall’istanza di decisione sugli scritti opera per le udienze da remoto, non per le udienze in presenza.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
La disposizione conferma che l’istanza di decisione sugli scritti produce gli effetti previsti per la partecipazione del difensore nelle udienze da remoto, senza determinare la sua presenza fittizia nelle udienze in presenza.
Massime di principio
- La sostituzione espressa, da parte dell’interessato, dell’originaria sede richiesta con una diversa sede nell’ambito di un nuovo procedimento determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione dell’atto riferito esclusivamente alla sede originaria, non più perseguita.
- La domanda proposta in giudizio non può essere estesa a un distinto procedimento amministrativo, successivamente avviato per una sede diversa, quando quest’ultimo non si sia ancora concluso con un provvedimento finale negativo; l’eventuale diniego conclusivo potrà essere impugnato con un autonomo ricorso.
- Il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza breve per improcedibilità rilevata d’ufficio, purché la questione sia indicata in udienza e ne sia dato atto a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- L’istanza di decisione sugli scritti produce la fictio iuris della presenza del difensore nelle udienze da remoto, ma non nelle udienze in presenza; pertanto, in quest’ultima ipotesi, la mancata comparizione non impedisce la definizione del giudizio dopo l’avviso dato in udienza.
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