Sentenza del 03/11/2020 n. 790 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La sig.ra E. G. ha impugnato la cartella di pagamento per omesso versamento IRPEF relativo al 2012, a causa del disconoscimento della detrazione per risparmio energetico per mancata o tardiva comunicazione all'ENEA della documentazione e dell'asseverazione tecnica prescritta. L'Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto alla detrazione per mancanza dell'asseverazione e per l'invio tardivo o mancante della comunicazione all'ENEA.
La decisione
La C.T.P. di Grosseto aveva respinto il ricorso della sig.ra G., ma la Commissione di appello ha accolto l'appello. È stata ritenuta valida l'asseverazione tecnica depositata in appello e si è stabilito che la mancata o tardiva comunicazione all'ENEA non comporta la decadenza dal beneficio fiscale, in quanto tale comunicazione ha natura meramente ricognitiva. È stata quindi annullata l'iscrizione a ruolo e compensate integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973
Norma che disciplina il controllo formale ai fini fiscali, applicata per il recupero dell'imposta.
legge n. 296/2006
Norma che disciplina le detrazioni fiscali per risparmio energetico, riconoscendo la necessità dell'asseverazione tecnica ma non prevedendo la decadenza automatica per la mancata comunicazione all'ENEA.
D.M. 19/02/2007
Prevede che l'invio della documentazione all'ENEA è meramente ricognitivo e che l'omissione o ritardo nella comunicazione non comporta di per sé la decadenza dall'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- La mancata o tardiva comunicazione all'ENEA della documentazione relativa a interventi di riqualificazione energetica non determina automaticamente la perdita del diritto alle detrazioni fiscali, purché l'effettività dei costi sostenuti e la conformità tecnica siano dimostrate.
- L'asseverazione tecnica è un requisito essenziale per il riconoscimento delle detrazioni, ma può essere prodotta anche nel corso del giudizio di appello, senza pregiudizio per il contribuente.
- Il controllo formale basato sull'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 non può prescindere dalla verifica dell'effettività degli interventi e della documentazione tecnica idonea, non potendo limitarsi alla mera verifica formale delle comunicazioni all'ENEA.
- In caso di contestazioni relative a documentazioni inviate tardivamente, è possibile che il giudice compensi le spese di giudizio se ritiene che la posizione del contribuente non sia infondata.
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