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Sentenza

Sentenza n. 4025/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D''Aosta n. 00011/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202305192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Valle d’Aosta che aveva annullato il diniego di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

L’operatore aveva impugnato il diniego dello Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta relativo alla realizzazione di una stazione radio base nel territorio comunale, deducendo, anche in via subordinata, l’illegittimità delle norme tecniche di attuazione del PRG e delle relative tabelle di sottozona ove interpretate come ostative all’intervento. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che gli artt. 37 e 55 delle NTA non imponessero un divieto espresso e generalizzato e che la disciplina comunale dovesse essere interpretata in conformità alla normativa statale sulle infrastrutture di comunicazione elettronica. Il Comune ha appellato la sentenza sostenendo l’erronea applicazione della legislazione regionale e degli artt. 11, 37 e 55 delle NTA, affermando che l’autorizzazione fosse subordinata alla conformità urbanistica e che la disciplina comunale avesse legittimamente individuato specifiche sottozone destinate agli impianti. Ha inoltre sostenuto che il Codice delle comunicazioni elettroniche dovesse essere coordinato con la normativa regionale valdostana e che gli artt. 86 e 87 del Codice non trovassero applicazione nella Regione. In particolare, il Comune ha dedotto che il sito ricadesse in una sottozona agricola nella quale erano ammessi soltanto interventi connessi all’attività agricola, mentre una sottozona vicina avrebbe consentito l’installazione di impianti. Il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione per accertare le aree urbanisticamente compatibili, la loro estensione, la possibilità di installare più tralicci o imporre la co-ubicazione e la capacità di copertura del segnale.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure del Comune, osservando anzitutto che il percorso motivazionale del TAR non era stato oggetto di specifiche contestazioni, essendo stato l’appello fondato su affermazioni apodittiche circa la prevalenza della disciplina comunale e regionale su quella statale. La disciplina regionale e le NTA non impongono una necessaria conformità dell’intervento allo strumento urbanistico, ma contemplano possibilità di deroga, in particolare per esigenze motivate di localizzazione. L’art. 55 delle NTA, inoltre, non prevede un espresso divieto di installazione nelle sottozone agricole e ammette sempre la destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria nella quale rientrano gli impianti di radiotelecomunicazione. La normativa comunale deve comunque essere interpretata in modo cedevole rispetto ai principi statali in materia di reti di comunicazione elettronica. Le infrastrutture di rete, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili in linea di principio con qualsiasi destinazione urbanistica; i Comuni possono disciplinarne il corretto insediamento e individuare siti sensibili, ma non possono introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione su aree estese del territorio. La verificazione ha accertato che le sole quattro sottozone ritenute compatibili avevano una superficie complessiva di 1.250 mq, pari allo 0,0023% del territorio comunale, e che le loro dimensioni e l’orografia rendevano difficoltosa l’installazione di più tralicci, imponendo di fatto il ricorso alla co-ubicazione. Tale assetto è stato ritenuto equivalente a un divieto generalizzato sulla quasi totalità del territorio comunale. L’eventuale imposizione della co-ubicazione avrebbe dovuto essere adottata mediante lo speciale procedimento previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con consultazione pubblica, procedimento non attivato nel caso concreto. La copertura del segnale già assicurata dagli impianti esistenti non escludeva l’interesse all’installazione di una nuova infrastruttura, anche per la trasmissione dati e per garantire la concorrenza tra operatori. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge, nonché alle spese della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    «per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia»

    I Comuni possono disciplinare il corretto insediamento degli impianti e individuare specifici siti sensibili, ma non possono introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base.

  • art. 6 l.r. Valle d’Aosta n. 25/2005

    «su richiesta degli operatori, i progetti di rete e le loro varianti possono essere approvati unitamente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 11»

    La disposizione disciplina il coordinamento tra approvazione dei progetti di rete e rilascio dell’autorizzazione.

  • art. 11, commi 2 e 5, l.r. Valle d’Aosta n. 25/2005

    «il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica della conformità dell’installazione o della modifica ... c) agli strumenti urbanistici comunali»; «in deroga a quanto previsto al comma 2, lettera c) ... l’autorizzazione può essere rilasciata ... anche per interventi non coerenti con le destinazioni di zona dei PRG»

    La verifica di conformità urbanistica è la regola, ma la stessa disciplina regionale consente deroghe per interventi non coerenti con le destinazioni di zona quando ricorrano le condizioni previste, incluse motivate esigenze di localizzazione.

  • artt. 10, 37 e 55 NTA del PRG del Comune di Aymavilles

    «la destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria “M”, è sempre consentita»; «per i casi di motivata necessità ... possono fruire di procedure di deroga»

    Le NTA includono gli impianti di radiotelecomunicazione nella categoria M3, non prevedono un divieto espresso generalizzato nelle sottozone Eg e contemplano la possibilità di deroga.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    «sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria»

    Le infrastrutture delle reti di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria e, in quanto opere a standard tecnico, sono in linea di principio compatibili con ogni destinazione urbanistica.

  • art. 50 d.lgs. 259/2003

    «di imporre la coubicazione o la condivisione ... previa consultazione pubblica ... e solo nelle aree specifiche»

    L’imposizione della co-ubicazione o condivisione degli elementi di rete richiede lo speciale procedimento previsto dal Codice, comprensivo della consultazione pubblica e della delimitazione di aree specifiche.

  • art. 117 Cost.

    La disciplina statale del settore è adottata anche nell’esercizio della competenza statale a fissare i principi fondamentali nelle materie concorrenti, tra cui ordinamento della comunicazione e governo del territorio.

  • art. 101 c.p.a.

    La parte appellata ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado.

Massime di principio

  • Le infrastrutture delle reti di comunicazione elettronica, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e necessarie ad assicurare la capillarità del servizio, sono in linea di principio compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; la disciplina comunale non può essere interpretata o applicata come introduzione di un divieto generalizzato di installazione sul territorio comunale.
  • Ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, i Comuni possono disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e individuare specifici siti sensibili, ma non possono limitare la localizzazione delle stazioni radio base mediante il confinamento degli impianti in aree estremamente ristrette o comunque mediante divieti riferiti a porzioni generalizzate del territorio.
  • La previsione regionale o urbanistica della verifica di conformità dell’impianto agli strumenti urbanistici non esclude, quando la disciplina applicabile lo consente, il ricorso a deroghe per interventi non coerenti con le destinazioni di zona, soprattutto ove ricorrano motivate esigenze di localizzazione e di sviluppo della rete.
  • L’imposizione agli operatori della co-ubicazione o della condivisione di elementi della rete non può derivare automaticamente dalla mera individuazione di pochi siti urbanisticamente compatibili, ma deve essere adottata mediante lo speciale procedimento previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con consultazione pubblica e riferimento ad aree specificamente individuate.
  • La presenza di una copertura del segnale ritenuta tecnicamente accettabile non esclude l’interesse all’installazione di ulteriori impianti, poiché la rete può svolgere anche funzioni di trasmissione dati e deve essere assicurata la concorrenzialità tra operatori.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioDestinazioni d'uso e zone omogeneeAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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