Sentenza del 15/04/2016 n. 7472 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di autovetture da Ideal Auto e Car 2003 s.r.l., ritenendo tali società meri soggetti interposti nell'ambito di una frode carosello. Secondo l'Ufficio, gli intermediari acquistavano le autovetture da fornitori comunitari e le rivendevano in Italia a prezzi inferiori, incassando l'IVA senza versarla all'Erario, mentre Aurelia Motori avrebbe beneficiato consapevolmente di prezzi più competitivi. L'Agenzia sosteneva inoltre che la sentenza regionale avesse erroneamente assimilato l'inesistenza soggettiva a quella oggettiva e che la consapevolezza della contribuente potesse essere desunta dalle circostanze dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto non provata dall'Amministrazione né la frode dei cedenti né, soprattutto, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente. Le operazioni risultavano effettive, documentate da fatture, registrazioni contabili e certificati di provenienza; il mancato versamento dell'IVA da parte dei venditori non era automaticamente imputabile all'acquirente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 11.000 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis
Sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che siano stati sostenuti, salvo che siano contrari ai requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo.
La norma, applicabile retroattivamente in bonam partem nella formulazione richiamata, consente la deduzione dei costi effettivamente sostenuti anche nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti, salvo il mancato rispetto dei requisiti sostanziali o l'utilizzo diretto dei beni o servizi per un delitto non colposo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60-bis
La disposizione è richiamata nel contesto della responsabilità per l'IVA non versata dal cedente, ma il suo richiamo non comporta automaticamente l'indetraibilità dell'IVA per l'acquirente che abbia effettivamente acquistato i beni e non sia risultato consapevole della frode.
Principio unionale e giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla detrazione IVA
Sussiste il diritto di detrarre l'IVA pagata a monte anche quando, nella catena delle cessioni, si sia inserita, senza che il soggetto passivo lo sappia o possa saperlo, un'altra operazione inficiata da frode all'IVA.
Il diritto alla detrazione può essere negato solo se l'Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
Principio probatorio in materia di frode carosello IVA
L'Amministrazione deve provare sia la frode del cedente sia la connivenza del cessionario, quest'ultima anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La mera interposizione di una società, il mancato versamento dell'IVA da parte del cedente o l'acquisto a un prezzo conveniente non dimostrano da soli la consapevolezza dell'acquirente. Occorrono elementi concreti e convergenti; solo dopo tale prova spetta al contribuente fornire la prova contraria.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti o nelle frodi carosello, l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'irregolarità o la frode del cedente, ma anche che l'acquirente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare alla frode.
- La realtà materiale dell'acquisto e della vendita, supportata da fatture, registrazioni contabili, documenti di trasporto o certificati di provenienza, è un elemento contrario alla tesi dell'operazione oggettivamente inesistente.
- Il mancato versamento dell'IVA da parte del venditore non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione dell'acquirente, se quest'ultimo ha agito in buona fede e ha adempiuto correttamente ai propri obblighi.
- Prezzi inferiori a quelli di mercato o l'esistenza di un vantaggio economico possono costituire indizi, ma non sono sufficienti da soli a provare la connivenza nella frode; devono essere accompagnati da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare documentazione sull'effettività delle operazioni e sulla diligenza adottata nella scelta e nella verifica dei fornitori, mentre l'Ufficio deve motivare puntualmente gli elementi da cui desume la consapevolezza della frode.
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