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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18923/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il primo motivo una richiesta di rivalutazione del fatto preclusa in cassazione e il secondo motivo manifestamente infondato per la congruità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che non potesse ritenersi integrato il reato di cui all'art. 648 c.p. perché ella avrebbe realizzato il reato presupposto di furto. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio, attività riservate al giudice di merito; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e conforme ai principi consolidati in tema di sufficienza della motivazione, non essendo necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione, rispetto alla quale la ricorrente contestava l'affermazione di responsabilità

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente quale base normativa delle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto legittimamente motivato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
  • Le doglianze che ripropongono pedissequamente censure già esaminate e disattese dal giudice di appello sono inammissibili quando mirano, in realtà, a ottenere una rilettura del materiale probatorio.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'assenza di vizi logici o giuridici, non potendo estendersi a una rivalutazione del convincimento del giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato se il giudice fa riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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