Sentenza n. 4419/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3791 del 5 maggio 2025, confermativa della sentenza del TAR Campania Napoli, Sezione Terza, n. 896 dell’8 febbraio 2023, nella parte relativa alla rifusione delle spese processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, al momento dell’instaurazione del giudizio, alla sentenza relativa alla rifusione delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3791 del 5 maggio 2025, confermativa della sentenza del TAR Campania n. 896 dell’8 febbraio 2023, limitatamente alla rifusione delle spese processuali in suo favore quale difensore antistatario. Nel corso del giudizio il Comune ha provveduto al pagamento delle somme dovute, come comprovato dalla quietanza depositata in giudizio. Il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere; l’istanza è stata condivisa anche dall’amministrazione resistente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatte le pretese del ricorrente mediante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Ha tuttavia condannato il Comune al pagamento delle spese processuali, applicando il principio della soccombenza virtuale: al momento dell’instaurazione del giudizio sussistevano infatti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e il pagamento è intervenuto solo successivamente. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione delle sentenze amministrative.
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale della somma dovuta dall’amministrazione in corso di causa, quando soddisfa la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’adempimento dell’amministrazione interviene dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, qualora al momento della proposizione del ricorso sussistessero i presupposti per il suo accoglimento.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la regolazione delle spese processuali in base alla condotta delle parti e all’esito virtuale della controversia.
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