Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09270/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale occorso il 27 febbraio 2006 tra due autovetture. Il danneggiato ha convenuto davanti al giudice di pace i conducenti/proprietari dell'altro veicolo chiedendo l'accertamento della loro responsabilità esclusiva. La compagnia assicuratrice del veicolo convenuto si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Il giudice di primo grado ha respinto la pretesa risarcitoria; in appello il danneggiato ha chiesto invece di accertare un concorso di colpa al 50% tra i due conducenti, richiamando una diversa sentenza resa in altro giudizio promosso dal terzo trasportato sul medesimo sinistro, che avrebbe già accertato quel concorso di colpa. Il Tribunale ha rigettato l'appello, ritenendo provata la responsabilità esclusiva dell'appellante per eccesso di velocità e mancato rispetto della distanza di sicurezza, e ha escluso il giudicato esterno perché la parte non aveva prodotto la certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza richiamata. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 124 disp. att. c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la prova del giudicato esterno era stata depositata telematicamente e che, comunque, il giudicato esterno sarebbe rilevabile d'ufficio quando emerga dagli atti del processo. Ha richiamato anche l'orientamento delle Sezioni Unite sulla rilevabilità officiosa del giudicato esterno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse precluso dall'art. 360-bis c.p.c., perché contrastava con l'orientamento consolidato secondo cui chi intende avvalersi dell'efficacia di giudicato di una sentenza resa in altro giudizio deve provarne il passaggio in giudicato producendo la sentenza munita della certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c. La rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno è stata confermata solo in linea teorica, ma subordinata al fatto che esso risulti già istruito e documentalmente acquisito agli atti. Poiché nel caso concreto tale prova non era stata ritenuta validamente acquisita, il ricorso è stato respinto in rito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La sentenza esterna invocata come giudicato deve essere prodotta con la certificazione attestante che non è soggetta a impugnazione; senza tale certificazione non è sufficiente a fondare l'eccezione di giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato, interno o esterno, ha la medesima autorità sostanziale ed è diretto a stabilizzare le decisioni e a eliminare l'incertezza dei rapporti giuridici.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza di cui si invoca l'efficacia deve essere provato secondo le forme richieste dall'ordinamento processuale.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi intende far valere il giudicato esterno deve allegare e provare il passaggio in giudicato della sentenza invocata, mediante produzione del provvedimento corredato dalla certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.
  • La rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno non esonera la parte dall'onere di fornire la prova documentale della sua esistenza; il potere officioso del giudice opera solo se il giudicato emerga da atti già ritualmente acquisiti al processo.
  • La mancata contestazione della controparte non equivale, di per sé, ad ammissione dell'intervenuto giudicato esterno, salvo esplicita ammissione della parte avversa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., quando propone una soluzione incompatibile con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.