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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/487

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/487 della Commissione, del 19 marzo 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Ziegen-Heumilch»/«Goat's Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra» (STG)

Normativa europea32019R0487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/487 registra nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione "Ziegen-Heumilch"/"Goat's Haymilk"/"Latte fieno di capra"/"Lait de foin de chèvre"/"Leche de heno de cabra". La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda da parte dell'Austria e in assenza di opposizioni. Il testo stabilisce inoltre che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Registrazione come specialità tradizionale garantita (STG) della denominazione "Ziegen-Heumilch"/"Goat's Haymilk"/"Latte fieno di capra"/"Lait de foin de chèvre"/"Leche de heno de cabra".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, di una denominazione STG relativa a un prodotto della classe 1.4 (altri prodotti di origine animale, inclusi i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro). Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina un settore territoriale limitato, ma la tutela della denominazione a livello unionale. Non prevede esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Registrazione della denominazione STG "Ziegen-Heumilch"/"Goat's Haymilk"/"Latte fieno di capra"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/487 dà attuazione alla disciplina unionale sulle specialità tradizionali garantite registrando una denominazione multilingue relativa a un prodotto lattiero-caseario di capra. La Commissione interviene al termine della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, in assenza di opposizioni alla domanda presentata dall'Austria.

Contesto normativo e procedimento

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La domanda di registrazione era stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento; non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la Commissione procede alla registrazione.

Effetti della registrazione

L'articolo 1 dispone l'iscrizione nel registro STG delle denominazioni "Ziegen-Heumilch"/"Goat's Haymilk"/"Latte fieno di capra"/"Lait de foin de chèvre"/"Leche de heno de cabra". Tali denominazioni identificano un prodotto della classe 1.4 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, vale a dire "altri prodotti di origine animale", con specifico riferimento ai prodotti lattiero-caseari diversi dal burro.

Entrata in vigore e portata nell'Unione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della STG

Le denominazioni "Ziegen-Heumilch"/"Goat's Haymilk"/"Latte fieno di capra"/"Lait de foin de chèvre"/"Leche de heno de cabra" sono iscritte nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG).

Classificazione del prodotto

Le denominazioni registrate identificano un prodotto della classe 1.4 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)".

Base giuridica e procedimento

La Commissione adotta il regolamento in base all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; la domanda dell'Austria era stata pubblicata a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), e non essendo pervenute dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la registrazione è disposta.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentaridenominazioni tradizionalitutela delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali

Testo integrale

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