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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18615/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2012-2016, sostenendo che la propria attività di medico odontoiatra non fosse soggetta all'imposta per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997. L'ufficio non aveva risposto, formando un silenzio-rifiuto, poi impugnato dinanzi ai giudici tributari. La CTP di Firenze aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che i compensi corrisposti a terzi fossero modesti rispetto ai ricavi, dunque irrilevanti ai fini dell'autonoma organizzazione; la CTR Toscana aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1 e 3, lett. c), del d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza dei compensi continuativi erogati a terzi, sebbene in misura percentualmente modesta (dal 25% al 35% dei ricavi).

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, perché sollecitava un riesame del merito e della documentazione prodotta, riservato al giudice di merito, e comunque infondato, poiché la CTR aveva compiuto una valutazione logico-giuridica non censurabile in sede di legittimità sulla mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione. La Corte ha richiamato i criteri elaborati dalla giurisprudenza sull'IRAP per i lavoratori autonomi, ribadendo che il presupposto impositivo ricorre solo quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia di mansioni meramente esecutive. Poiché la sentenza impugnata aveva accertato, sulla base della documentazione fiscale e contabile, che i costi per prestazioni professionali rese da altri studi odontoiatrici erano percentualmente minimi rispetto ai ricavi, è stata confermata l'esclusione dell'IRAP e il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, senza applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale base dell'istanza di rimborso presentata dalla contribuente per l'IRAP versata

  • art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    norma evocata come fonte del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'IRAP

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi e sull'illogicità della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446

    richiamato in generale come disciplina dell'IRAP

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in tema di contributo unificato e prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • L'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non meramente apparente.
  • Per i professionisti, l'IRAP è dovuta solo se ricorre un'autonoma organizzazione, cioè quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia di mansioni esecutive o di segreteria.
  • La mera presenza di costi per collaborazioni o prestazioni di terzi non basta, di per sé, a integrare il presupposto impositivo: occorre valutarne la consistenza concreta rispetto all'attività esercitata e al complesso dei ricavi, secondo apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • Se la sentenza di merito dà conto in modo analitico della documentazione fiscale e contabile e spiega perché gli elementi organizzativi siano irrilevanti o insufficienti, la conclusione sulla non debenza dell'IRAP non è censurabile in cassazione salvo vizi motivazionali radicali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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