Cassazione Civile, Ordinanza n. 02158/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2008, emettendo avvisi di accertamento nei confronti della società consolidata e della consolidante. La contestazione riguardava la deducibilità delle provvigioni corrisposte a una società agente per la vendita con sede nell'Isle of Man, qualificata come territorio a fiscalità privilegiata. La CTP aveva accolto il ricorso delle contribuenti e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia proponeva un solo motivo, ma nel corso del giudizio le contribuenti hanno depositato domanda di definizione agevolata ai sensi della L. n. 197/2022 e prova del pagamento dovuto, chiedendo l'estinzione del processo; anche l'Avvocatura dello Stato e il Pubblico Ministero hanno concluso in tal senso.
La decisione
La Corte ha preso atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e del pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, dichiarando estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre escluso l'applicazione del cd. doppio contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente alla definizione agevolata della lite. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»
La presentazione della domanda di definizione agevolata e del pagamento entro il termine previsto consente la sospensione del processo fino alla data indicata e costituisce il presupposto per la successiva estinzione della controversia.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione»
Il deposito della documentazione attestante la definizione agevolata e il pagamento determina l'estinzione del processo, anche in sede di legittimità.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e di avere versato gli importi dovuti nei termini di legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La disciplina della definizione agevolata comporta l'estinzione del processo in ogni stato e grado, purché sia effettuato il deposito della domanda e della prova del pagamento secondo quanto previsto dalla legge speciale.
- Il cd. doppio contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
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