Cassazione Penale, Sentenza n. 22091/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero. I motivi di ricorso erano: (1) tardiva trasmissione al Tribunale degli atti investigativi con pregiudizio per la difesa; (2) trasmissione parziale degli atti posti a base del provvedimento; (3) difetto di motivazione circa la strumentalità probatoria degli "atti e documenti pertinenti" e dei "dati informatici" sequestrati, con violazione del principio di proporzionalità; (4) estensione del sequestro a somme di denaro non contemplate dal decreto originario; (5) carenza del fumus commissi delicti (insussistenza di indizi concreti, specifici e attuali).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto: (i) che il termine perentorio di 5 giorni previsto dall'art. 309, comma 5 c.p.p. non si applica al procedimento di riesame e che l'art. 324, comma 3 c.p.p. ha valore meramente ordinatorio, per cui la tardiva trasmissione non conduce automaticamente all'inefficacia della misura; (ii) che il censurato invio parziale degli atti era genericamente dedotto e il ricorrente non ha dimostrato che gli atti non trasmessi fossero determinanti ai fini dell'applicazione della misura; (iii) che il decreto di sequestro probatorio conteneva una motivazione sufficiente a indicare la relazione tra i beni (documentazione e dati informatici) e le ipotesi corruttive contestate, non essendo richiesta una descrizione iper-selettiva che avrebbe potuto vanificare le esigenze investigative; (iv) che le somme di denaro sequestrate rientrano nelle "risorse finanziarie" collegate ai reati contestati e possono essere considerate prezzo della presunta corruzione, con conseguente mantenimento del sequestro ai sensi dell'art. 324, comma 7 c.p.p.; (v) che la doglianza sul fumus della corruzione è infondata, mentre la censura relativa al peculato è inammissibile per carenza di interesse (non risultando sequestrata l'auto di servizio oggetto dell'addebito). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione avverso misure reali è consentito solo per violazione di legge; tale vizio comprende anche errores in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 324 cod. proc. pen. (comma 3)
art. 324, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine per la trasmissione degli atti al tribunale nel riesame ha natura meramente ordinatoria; la sua violazione non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare.
art. 309 cod. proc. pen. (comma 5)
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, non è applicabile al procedimento di riesame del sequestro; pertanto non opera la conseguenza automatica di perdita di efficacia della misura per tardiva trasmissione.
art. 324 cod. proc. pen. (comma 7)
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio; le somme ritenute "prezzo" del reato di corruzione sono integralmente sequestrabili e il sequestro può essere mantenuto.
art. 322-ter cod. pen.
Norma richiamata dall'ordinanza con riferimento alla confisca; la Corte richiama la possibilità di riconoscere la confiscabilità in relazione ai reati di corruzione e alle somme collegate.
artt. 81, 110, 319, 321 cod. pen.
artt. 81, 110, 319 in relazione all'art. 321 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie contestate di corruzione e concorso di persone; la motivazione del Tribunale ha collegato la documentazione sequestrata alle finalità di occultare rapporti corruttivi.
artt. 81 e 314 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di peculato (concorso continuato); la Corte ha ritenuto l'impugnazione relativa al peculato inammissibile per carenza di interesse, essendo mancato il concreto sequestro degli elementi pertinenti.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es.: Sez. U. n. 25932/2008, Ivanov; Sez. U. n. 36072/2018, Botticelli; Sez. U. n. 40847/2019, Bellucci)
richiami a precedenti di Sezioni Unite (Ivanov, Botticelli, Bellucci, ecc.)
La Corte applica i principi delle Sezioni Unite: (i) il vizio di motivazione grave legittima ricorso per cassazione; (ii) il sequestro probatorio richiede motivazione che colleghi i beni al reato e spieghi la finalità probatoria; (iii) il divieto di restituzione può operare anche dopo annullamento del decreto probatorio.
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro probatorio il termine formale di trasmissione degli atti (art. 324 c.p.p.) ha natura ordinatoria: la tardiva trasmissione non determina automaticamente l'inefficacia della misura, salvo che non si dimostri un pregiudizio concreto e determinante alle difese.
- La censura per trasmissione parziale degli atti è rilevante solo se il ricorrente indica e dimostra che gli atti mancanti sono stati determinanti per l'adozione della misura; l'onere probatorio in tal senso grava sull'indagato.
- Il sequestro probatorio di documenti e dati informatici richiede una motivazione concreta e specifica che colleghi i beni al fatto contestato e ne specifichi la finalità probatoria: affermazioni generiche sono insufficienti, ma una motivazione stringata ma comprensibile può essere adeguata quando giustificata dalle esigenze investigative.
- Le somme di denaro ritenute riconducibili al "prezzo" di reati di corruzione possono essere sequestrate e il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7 c.p.p. può operare anche dopo l'annullamento del decreto di sequestro probatorio.
- Per contestare l'esistenza del fumus commissi delicti occorre contestare con specificità gli indizi prodotti: deduzioni generiche sulla carenza di indizi sono normalmente insufficienti.
- L'interesse a proporre impugnazione per ottenere la restituzione di beni sequestrati richiede che il ricorrente allegi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro (ad es. ius possidendi), non una mera pretesa alla verifica del quadro indiziario.
- Il giudice del riesame non può di propria iniziativa ampliare o ridefinire le finalità del sequestro a «puntellare» eventuali carenze del pubblico ministero: la definizione delle finalità probatorie compete all'organo dell'accusa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →