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Sentenza

Sentenza n. 1384/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 67/2024 pubblicata il 05/02/2024 RG n. 755/2023 del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per sei annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 67/2024 del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, notificata al Ministero l'8 marzo 2024 e divenuta irrevocabile, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica previsto dalla legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione del giudicato e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero l'accredito degli importi dovuti. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 21 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata all'amministrazione, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Lucca il 18 febbraio 2025, e non risultava eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, accreditando mediante la carta del docente euro 500,00 per ciascuna delle sei annualità scolastiche indicate. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario da lui delegato, con termine di sessanta giorni per provvedere. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di centoventi giorni deve essere rispettato prima dell'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia spontaneamente adempiuto agli obblighi accertati.
  • Ai fini dell'avvio dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inesecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta con il compito di compiere gli adempimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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