Sentenza del 07/04/2016 n. 205 - Corte di Giustizia CEE
Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Roma - Legge applicabile - Fusione transfrontaliera - Direttiva 78/855/CEE - Direttiva 2005/56/CE - Fusione per incorporazione - Protezione dei creditori - Trasferimento dell'intero patrimonio attivo e passivo dalla società incorporata alla società incorporante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti di una fusione transfrontaliera per incorporazione sui diritti derivanti da due prestiti subordinati emessi nel 2005 da A International Bank e successivamente trasferiti a K AG. S AG chiedeva il pagamento degli interessi non corrisposti per gli anni 2009 e 2010 oppure, in subordine, il riconoscimento di diritti equivalenti. K AG sosteneva che la fusione avesse estinto i titoli o, comunque, ne avesse azzerato il valore, e invocava la normativa austriaca sulla tutela dei portatori di titoli speciali. La Corte di giustizia doveva stabilire quale legge disciplinasse il contratto dopo la fusione e se l'articolo 15 della direttiva 78/855 attribuisse diritti anche all'emittente.
La decisione
La Corte ha dichiarato che la fusione per incorporazione trasferisce alla società incorporante l'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata, senza novazione o estinzione automatica delle obbligazioni contrattuali. Pertanto, il contratto di prestito continua a essere disciplinato dalla legge applicabile prima della fusione, nella fattispecie quella tedesca, anche per interpretazione, esecuzione e modalità di estinzione. La tutela dei creditori della società incorporata è invece regolata dalla legislazione nazionale cui era soggetta tale società. L'articolo 15 della direttiva 78/855 tutela i portatori di titoli diversi dalle azioni dotati di diritti speciali, imponendo diritti almeno equivalenti o il diritto al riscatto, ma non attribuisce alcun potere analogo all'emittente. La Corte non ha deciso definitivamente se i titoli controversi rientrassero in tale categoria, rimettendo la verifica al giudice nazionale.
Norme richiamate
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, articoli 3 e 10
Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti; tale legge regola in particolare l'interpretazione, l'esecuzione delle obbligazioni e i modi di estinzione.
La legge scelta dalle parti continua a disciplinare il contratto anche dopo la sostituzione della società contraente causata da una fusione, salvo questioni propriamente societarie escluse dalla Convenzione.
Convenzione di Roma, articolo 1, paragrafo 2, lettera e)
Sono escluse le questioni inerenti al diritto delle società, comprese la costituzione, l'organizzazione interna e lo scioglimento.
La fusione societaria in sé rientra nell'esclusione relativa al diritto societario, ma ciò non comporta l'esclusione dei contratti trasferiti dalla fusione dalla disciplina della legge contrattuale applicabile.
Direttiva 2005/56/CE, articoli 2, 4 e 14
L'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata è trasferito alla società incorporante.
La fusione transfrontaliera produce una successione universale: la società incorporante subentra nei contratti e nelle obbligazioni della società incorporata senza novazione automatica.
Direttiva 78/855/CEE, articoli 13, 14 e 15
I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare nella società incorporante di diritti almeno equivalenti.
La direttiva tutela i creditori e, in particolare, i titolari di strumenti con diritti ulteriori rispetto al mero rimborso del capitale e degli interessi. La tutela spetta ai portatori dei titoli, non all'emittente.
AktG austriaca, articolo 226, paragrafo 3
Diritti equivalenti devono essere accordati ai titolari di obbligazioni e di partecipazioni o deve essere prevista adeguata compensazione.
Una norma nazionale che consenta all'emittente di estinguere unilateralmente il rapporto con i titolari e compensarli non costituisce corretta attuazione dell'articolo 15 della direttiva 78/855, perché attribuisce un potere all'emittente anziché proteggere i titolari.
Massime di principio
- In una fusione per incorporazione, i contratti della società incorporata non si estinguono automaticamente: la società incorporante subentra nella posizione contrattuale e resta vincolata alle obbligazioni esistenti.
- La legge applicabile al contratto, scelta dalle parti o individuata secondo le norme di conflitto, normalmente continua ad applicarsi anche dopo la fusione, comprese le regole su interpretazione, pagamento, inadempimento ed estinzione.
- La disciplina societaria della fusione e la disciplina contrattuale sono piani distinti: la prima regola il trasferimento universale del patrimonio, mentre la seconda continua a regolare il contenuto del rapporto contrattuale.
- La tutela dei creditori collegata alla fusione segue, in linea generale, la legislazione nazionale applicabile alla società incorporata, secondo le regole previste per una fusione nazionale.
- I titoli sono protetti dalla disciplina speciale sulle fusioni solo se attribuiscono diritti ulteriori rispetto al semplice rimborso del credito e degli interessi, come conversione in azioni, partecipazione agli utili o diritti di sottoscrizione.
- L'emittente non può invocare la norma di tutela dei portatori per ottenere unilateralmente l'estinzione o la riduzione dei diritti degli stessi; eventuali modifiche devono rispettare le garanzie previste per i titolari, inclusi consenso, diritti equivalenti o riscatto quando applicabile.
- La qualificazione concreta dello strumento finanziario e la verifica dell'eventuale perdita di valore spettano al giudice nazionale sulla base delle condizioni contrattuali e della legge applicabile.
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