Cassazione Penale, Ordinanza n. 17056/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. La fattispecie concreta, per come emerge dall'ordinanza, concerne la contestazione di ricettazione di numerose calzature, verosimilmente prive di documentazione fiscale o commerciale e custodite in modo anomalo, nonché un profilo di violazione di legge richiamando anche l'art. 474 c.p. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 c.p., censurando gli accertamenti di polizia e la valutazione delle modalità di custodia della merce; 2) erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale sull'art. 648, comma 4, c.p., sostenendo la configurabilità dell'ipotesi tenue di ricettazione; 3) vizio motivazionale e violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto gli altri motivi indeducibili perché diretti al trattamento punitivo, già sorretto da motivazione non illogica e congrua, con specifico richiamo al diniego dell'ipotesi tenue e delle attenuanti generiche in ragione dell'elevato numero di calzature sequestrate e dell'assenza di elementi positivi valorizzabili.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 648 c.p. quale norma oggetto di dedotta violazione di legge; dalla motivazione non emerge un autonomo approfondimento sul suo contenuto applicativo.
art. 648 c.p.
Norma di riferimento per la ricettazione contestata; la Corte rileva che le censure sulla sua applicazione erano già state vagliate e disattese dai giudici di merito.
art. 648, comma 4, c.p.
Richiamato per contestare il mancato riconoscimento dell'ipotesi tenue di ricettazione; la Corte ritiene la censura inammissibile/indeducibile perché attiene al trattamento punitivo e non supera la motivazione della sentenza impugnata.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte considera congrua la motivazione di merito sul punto.
art. 133 c.p.
Richiamato ai fini della determinazione della pena; la Corte reputa il relativo giudizio sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica analisi critica della motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze che investono il solo trattamento sanzionatorio, quando la motivazione di merito sia congrua e non illogica, non sono deducibili in cassazione se non evidenziano un effettivo vizio di legge o di motivazione.
- Il mancato riconoscimento dell'ipotesi tenue della ricettazione e delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da ragioni logiche, quali l'elevato numero degli oggetti sequestrati e l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
- La ricettazione può essere valorizzata, ai fini del giudizio di merito, sulla base di indici fattuali quali la custodia anomala della merce e la mancanza di documentazione fiscale o commerciale.
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