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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19222/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona del 4/10/2018 che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e altre imputazioni. I ricorrenti deducevano vizi di motivazione e di diritto: insufficiente prova del concorso (in particolare per Ridolfi e Caselli), uso e attendibilità di dichiarazioni eteroaccusatorie e dell'incidente probatorio (Perugini, Canarelli), inesatte valutazioni sulla perizia grafologica, richiesta di estendere la perizia, vizio nella qualificazione del dolo (dolo eventuale vs colpa con previsione), errata applicazione della recidiva reiterata e della valutazione di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, incompatibilità del difensore, e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o loro valore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili nella sostanza, confermando la legittimità delle valutazioni di merito della Corte d'appello e del Tribunale sul compendio probatorio, sull'utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite e sulla configurabilità del dolo dei concorrenti esterni. Sono state respinte le censure procedurali generiche (perizia, rinnovazione istruttoria, incompatibilità difensore, vizi di motivazione non specificati). Tuttavia, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, la Cassazione ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 della legge fallimentare (nella parte che fissava la durata fissa di dieci anni per le pene accessorie), ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia per nuovo esame di quel profilo.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fall.

    ultimo comma nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché "fino a dieci anni" (dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, sent. n.222/2018)

    La Corte ha ritenuto applicabile la dichiarazione di incostituzionalità e ha annullato la parte della sentenza che aveva determinato le pene accessorie sulla base del testo dichiarato incostituzionale, rinviando per nuovo esame limitatamente a quel profilo

  • art. 533 c.p.p.

    Riferimento alla regola di giudizio "oltre ogni ragionevole dubbio"; il vizio relativo alla presunta errata applicazione di tale regola non è deducibile in Cassazione se non sanzionato dalla legge con effetto processuale specifico

  • art. 606 c.p.p. lett. c)

    Richiama il limite di denunziabilità in Cassazione per le violazioni processuali: molte doglianze su presunte violazioni delle regole di valutazione della prova non sono deducibili ai sensi di questa lettera se non incidono su nullità o sanzioni previste

  • art. 606 c.p.p. lett. b)

    La Corte ricorda che tale lett. b) concerne l'errata applicazione della legge sostanziale e non può essere usata per aggirare il divieto di censurare in Cassazione specifiche violazioni processuali

  • art. 69 c.p.

    Richiamato in relazione al divieto di revisione del giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti una volta legittimamente riconosciuta la recidiva reiterata

  • art. 210 c.p.p.

    Norma che disciplina l'assunzione delle dichiarazioni nell'incidente probatorio; la Corte ha ritenuto corretta l'assunzione delle dichiarazioni di Perugini e Canarelli conformemente a quanto previsto

  • art. 106 c.p.p. comma 4

    Esaminata l'eccezione di incompatibilità del difensore: la norma non prevede nullità automatica; occorre dimostrare concreta lesione del diritto di difesa, elemento non provato dai ricorrenti

  • artt. 591 e 593 c.p.p.

    Menzionati dai ricorrenti in relazione a possibili vizi procedurali; la Corte osserva che alcune norme invocate non prevedono sanzione processuale idonea a fondare la censura in Cassazione

Massime di principio

  • Le censure generiche di merito o di motivazione (assenza di "prove documentali" o semplice richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie) sono in Cassazione in larga parte inammissibili: occorre indicare con precisione gli elementi decisivi che si ritiene siano stati travisati.
  • Le dichiarazioni assunte nell'incidente probatorio possono essere utilizzate se la loro utilizzazione nei confronti degli imputati è conforme alle norme (es. quando la posizione del dichiaratore è compatibile con l'ufficio di testimone al momento della dichiarazione); l'attacco alla loro utilizzabilità richiede contestazioni specifiche e fondate.
  • Per l'accertamento del dolo del concorrente esterno in reati fallimentari non è necessario provare la volontà di causare il dissesto: rileva la consapevolezza che l'atto determini un depauperamento del patrimonio societario e il suo preordinato utilizzo a danno dei creditori.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello e l'estensione di perizie disposte hanno carattere eccezionale: il ricorrente deve motivare chiaramente perché lo stato degli atti del primo grado sia insufficiente per decidere.
  • L'incompatibilità del difensore tra più imputati rileva solo se produce una concreta lesione del diritto di difesa o se le posizioni difensive risultano logicamente inconciliabili; la mera differenza di interessi o linee difensive non basta.
  • Le questioni processuali attinenti al modo di applicare la regola di giudizio (es. interpretazione di "oltre ogni ragionevole dubbio") sono spesso inammissibili in Cassazione se non collegate a una norma processuale violata che preveda sanzione impugnabile.
  • Se una norma di legge applicata in sentenza viene successivamente dichiarata incostituzionale, la parte della decisione che si basa su quel parametro può essere annullata e rimessa al giudice di merito per nuovo esame limitato al profilo incostituzionale.
  • Quando la condanna si fonda su un compendio fatto di ammissioni, dichiarazioni reciproche e riscontri logici, i ricorsi che propongono mere letture alternative dei fatti senza indicare elementi nuovi o specifici difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.

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