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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26050 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli eredi hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia sostenendo, con quattro motivi, che fosse illegittimo applicare il coacervo o cumulo tra il patrimonio ereditario (relictum) e le donazioni effettuate in vita (donatum). In particolare, hanno dedotto l'incompatibilità del coacervo con il nuovo regime dell'imposta di successione introdotto dalla L. n. 286 del 2006, l'irretroattività dell'eventuale applicazione alle donazioni anteriori, l'assenza di solidarietà passiva tra coeredi e la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il quarto motivo, ritenendo sufficientemente motivata la sentenza regionale, ma ha accolto il primo motivo. Ha stabilito che il coacervo previsto dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 346 del 1990 aveva rilevanza esclusivamente per determinare aliquote progressive e non poteva più applicarsi dopo il passaggio ad aliquote fisse determinate in base al rapporto di parentela. La disciplina reintrodotta dalla L. n. 286 del 2006, inoltre, aveva abrogato le disposizioni che costituivano il presupposto del coacervo e non consentiva di utilizzarlo neppure per il calcolo della franchigia. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi degli eredi e annullando la maggiore imposta richiesta. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4

    Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari.

    La norma prevedeva una riunione fittizia tra donazioni e patrimonio ereditario esclusivamente per determinare aliquote progressive, senza includere le donazioni nella base imponibile dell'imposta di successione.

  • L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 1, lett. c)

    Ha sostituito il sistema delle aliquote progressive con aliquote fisse determinate principalmente in base al rapporto di parentela, facendo venir meno la funzione del coacervo.

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47-54, convertito dalla L. n. 286 del 2006

    Ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, prevedendo aliquote fisse sul valore dei beni devoluti a ciascun erede o legatario e abrogando disposizioni incompatibili con il nuovo sistema, incluso il presupposto normativo del coacervo.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7

    Costituiva il riferimento per le aliquote progressive alle quali il coacervo era funzionalmente collegato; la sua abrogazione o incompatibilità ha privato il coacervo della sua funzione applicativa.

  • L. n. 212 del 2000, art. 3

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione al principio di irretroattività delle norme tributarie, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della tesi principale sull'inapplicabilità del coacervo.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36

    La questione della solidarietà passiva degli eredi è stata dedotta dai ricorrenti, ma è rimasta assorbita a seguito dell'accoglimento del primo motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi dei contribuenti.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale collega espressamente un determinato meccanismo alla determinazione di aliquote progressive, il meccanismo tende a diventare inapplicabile se il legislatore sostituisce le aliquote progressive con aliquote fisse basate su criteri diversi.
  • Il richiamo alle disposizioni previgenti, formulato con la clausola "in quanto compatibili", non consente di applicare automaticamente istituti del vecchio regime: occorre verificare la loro compatibilità concreta con la nuova struttura dell'imposta.
  • Il coacervo tra donazioni e patrimonio ereditario non può essere utilizzato per aumentare la base imponibile o ridurre la franchigia quando la norma lo prevedeva soltanto ai fini delle aliquote e il nuovo sistema non conserva una funzione equivalente.
  • In materia tributaria, la legittimità della pretesa deve essere valutata in base alla disciplina applicabile alla successione e alla funzione effettiva dell'istituto invocato, non soltanto in base alla sopravvivenza formale di una disposizione non espressamente abrogata.
  • Una sentenza non è nulla per motivazione sintetica se espone comunque in modo comprensibile la regola giuridica applicata e consente al destinatario di individuare le ragioni della decisione e di contestarle.

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