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Sentenza

Sentenza n. 11001/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento -della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione”; -della determinazione n. G05519 del 7.05.2025 adottata dalla Direzione regionale “Programmazione economica, Centrale acquisti, fondi europei, PNRR” recante nomina della Commissione giudicatrice; -della determinazione n. G12869 del 7.10.2025 adottata dalla diversa Direzione regionale “Trasformazione Digitale e Procurement” recante sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice; -Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 con cui è stato conferito all’avv. Stefania Ricci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement; -nota prot. n. 764705 del 24/07/2025 con cui l’avv. Stefania Ricci, a seguito del conferimento di cui al punto precedente, in virtù del quale ha assunto il ruolo di responsabile delle procedure di acquisto di beni e servizi per la Regione Lazio e le Aziende sanitarie del Lazio, ha segnalato l’opportunità di essere sostituita quale Presidente della commissione giudicatrice a garanzia del corretto svolgimento delle attività valutative; -dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13.05.2025, i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28.05.2025, n. 2 del 4.06.2025, n. 3 del 12.06.2025, n. 4 del 17.06.2025, n. 5 de. 24.06.2026, n. 6 del 25.06.2025, n. 7 del 26.06.2025, n. 8 del 30.06.2025, n. 9 del 6.11.2025, n. 10 del 11.11.2025, n. 11 del 14.11.2025, n. 12 del 17.11.2025, n. 13 del 20.11.2025, n. 14 del 24.11.2025, n. 15 del 2.12.2025, n. 16 del 30.01.2026, n. 3 del 30.01.2026, seduta riservata del 16.02.2026, del 10.03.2026, del 12.03.2026, del 27.03.2026; -di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti; NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA della convenzione e comunque di ogni atto e/o provvedimento avente ad oggetto l’affidamento eventualmente nelle more stipulato; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202605552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 della gara centralizzata regionale per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche, nonché gli atti di nomina e sostituzione del presidente della commissione, i verbali di gara e gli atti conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Ha dedotto: l’incompetenza della Direzione regionale Trasformazione Digitale e Procurement ad adottare l’atto di sostituzione del presidente della commissione, poiché la gara era stata gestita dalla precedente Direzione Programmazione economica, Centrale acquisti, fondi europei, PNRR; l’illegittimità della sostituzione del presidente, ritenuta priva di adeguata giustificazione e adottata in conflitto di interessi; la violazione dei principi di unicità, collegialità perfetta e immodificabilità della commissione, nonché l’assenza di una previa nomina del supplente; l’illegittimità delle valutazioni compiute dal nuovo presidente, che avrebbe preso atto delle valutazioni precedenti senza partecipare attivamente alla loro formazione; l’illegittimità degli atti compiuti dal precedente presidente dopo il sopravvenire della situazione di incompatibilità; l’illegittimità delle valutazioni per l’identità dei punteggi attribuiti dai commissari; infine, l’erronea attribuzione di punteggi differenti a fronte di giudizi sostanzialmente sovrapponibili e la violazione dei criteri di valutazione previsti dal disciplinare. L’Asl Roma 3 ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile e comunque infondato. Ha escluso il difetto di legittimazione passiva dell’Asl Roma 3, chiarendo che la notificazione alle amministrazioni destinatarie dei risultati della gara può valere come litis denuntiatio, anche se non necessaria ai fini dell’instaurazione del contraddittorio. Quanto all’ammissibilità, ha rilevato che le censure miravano alla caducazione dell’intera procedura e non avrebbero potuto condurre al subentro nel contratto; inoltre, la ricorrente aveva partecipato alla medesima gara ottenendo l’aggiudicazione del lotto 7 senza contestarne la legittimità, mentre aveva censurato l’intera procedura con riferimento ai lotti non aggiudicati. Tale condotta è stata ritenuta problematica alla luce del divieto di venire contra factum proprium, dei doveri di correttezza e del divieto di abuso della posizione soggettiva. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché la riorganizzazione regionale aveva trasferito automaticamente alla nuova Direzione le competenze e i procedimenti in corso, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa. Il secondo motivo è stato respinto perché la sostituzione era stata disposta dal Direttore generale, competente secondo il regolamento regionale, e non dal precedente presidente della commissione; non è stato quindi ravvisato conflitto di interessi. Il terzo motivo è stato respinto poiché l’immodificabilità della commissione non ha carattere assoluto: il componente può essere sostituito per ragioni soggettive sopravvenute e anche per ragioni di opportunità, quando ciò sia funzionale al corretto svolgimento della procedura. Né il regolamento regionale né il d.lgs. 36/2023 impongono la previa nomina di un supplente. Il quarto motivo è stato respinto perché il nuovo presidente può fare proprie le valutazioni già svolte dalla commissione nella precedente composizione, senza necessità di rinnovare integralmente le operazioni di gara. Il quinto motivo è stato respinto poiché l’ultima attività valutativa del precedente presidente risaliva al 30 giugno 2025, mentre l’effettiva assunzione del nuovo incarico decorreva dal 1° luglio 2025. Il sesto motivo è stato respinto perché l’identità dei punteggi attribuiti dai commissari non dimostra, di per sé, l’illegittimità delle valutazioni, in assenza di elementi probatori contrari. Il settimo motivo è stato ritenuto generico, poiché la ricorrente non aveva indicato quali specifici giudizi o punteggi fossero errati; inoltre, il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente quando i criteri siano predeterminati con chiarezza e dettaglio adeguato. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione, delle Asl Roma 1 e Roma 3 e delle controinteressate, liquidate in euro 2.000,00 ciascuna oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso in camera di consiglio, previa avvertenza alle parti.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento del generale principio di correttezza e del divieto di abuso della posizione soggettiva.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato a sostegno del dovere di correttezza e del divieto di venire contra factum proprium.

  • art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. 165/2001

    La relativa incompatibilità richiede elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza del componente della commissione sul risultato della procedura.

  • art. 387-quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

    Attribuisce al Direttore generale della Regione la competenza a individuare i presidenti delle commissioni giudicatrici.

  • art. 77, comma 1, d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale fondamento del principio di immodificabilità della commissione, ritenuto tuttavia non assoluto e derogabile in presenza di ragioni soggettive sopravvenute o di necessità.

  • art. 12 regolamento regionale 16 novembre 2023, n. 11

    a) il presidente e il relativo supplente sono individuati dal direttore generale tra i dirigenti regionali

    La disposizione non impone la previa nomina del supplente, ma si limita a prevederne l’individuazione eventuale.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti

    La nomina dei componenti supplenti è facoltativa e non obbligatoria.

  • art. 18.1 del disciplinare di gara

    Prevede i criteri e i parametri per l’attribuzione dei punteggi alle offerte; il giudice ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico in presenza di criteri chiari e dettagliati.

Massime di principio

  • In una gara aggregata, la notificazione del ricorso all’amministrazione che gestisce la procedura è necessaria; la notificazione alle amministrazioni destinatarie dei risultati della gara è comunque ammissibile come mera litis denuntiatio, poiché tali enti non sono del tutto estranei al rapporto controverso.
  • Le modifiche organizzative interne alla pubblica amministrazione non interrompono i procedimenti amministrativi in corso: le competenze e i procedimenti sono imputati alla struttura subentrante secondo il principio di continuità dell’azione amministrativa.
  • Il principio di immodificabilità della commissione giudicatrice non è assoluto. Un componente può essere sostituito per ragioni soggettive sopravvenute, impedimento o opportunità connessa alla garanzia del corretto svolgimento della procedura, purché la sostituzione sia disposta dall’organo competente.
  • La sostituzione di un componente della commissione non impone la rinnovazione integrale delle operazioni di gara già compiute: il nuovo componente può fare proprie le valutazioni precedenti e proseguire la procedura, salvo specifiche ragioni che impongano la rinnovazione.
  • L’identità dei punteggi attribuiti dai commissari non costituisce, da sola, prova di illegittimità della valutazione tecnica, in assenza di elementi concreti che dimostrino una precostituzione dei giudizi o una violazione delle regole di gara.
  • Nelle gare pubbliche il punteggio numerico è motivazione sufficiente quando la lex specialis abbia predeterminato con chiarezza e adeguato dettaglio i criteri di valutazione, consentendo di ricostruire e controllare il percorso logico-tecnico della commissione; censure generiche sui punteggi sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCommissione giudicatrice
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processo

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