Regolamento (UE) 2021/2107
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2107 della Commissione del 26 novembre 2021 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relativi al Regno Unito, escludendo dall’autorizzazione all’ingresso nell’Unione alcune zone colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Le modifiche riguardano sia il pollame e il materiale germinale di pollame sia le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. L’intervento si fonda sulle notifiche del Regno Unito e sulla valutazione della Commissione circa il rischio epidemiologico e la necessità di limitare la diffusione della malattia.
Modifica degli elenchi di zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’UE di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite provenienti dal Regno Unito destinate all’ingresso nell’Unione di: pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna. Incide sulle zone specificamente delimitate nel Regno Unito (GB-2.23, GB-2.24 e GB-2.25) istituite attorno ai focolai notificati in Inghilterra. Non riguarda altre specie o altri prodotti non ricompresi negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, né zone diverse da quelle indicate.
Modifica degli elenchi di zone del Regno Unito per pollame e prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2107 della Commissione interviene con urgenza sul sistema di elenchi previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è escludere dall’autorizzazione all’ingresso nell’Unione alcune zone del Regno Unito interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, limitando così il rischio di diffusione della malattia.
Contesto normativo
La disciplina si inserisce nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che per entrare nell’Unione animali, materiale germinale e prodotti di origine animale debbano provenire da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 precisa le prescrizioni sanitarie applicabili, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui l’ingresso è autorizzato per le varie categorie di merci.
Focolai notificati dal Regno Unito e valutazione della Commissione
Il regolamento richiama tre notifiche del Regno Unito relative a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: 17 novembre 2021 a Kirkham, Fylde, Lancashire; 19 novembre 2021 a Willington, South Derbyshire, Derbyshire; 20 novembre 2021 a Pokesdown, Bournemouth, Christchurch & Poole. Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni trasmesse e della valutazione della Commissione, le aree soggette a restrizioni non possono più essere considerate idonee per l’ingresso nell’Unione di talune partite di origine avicola.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato mediante l’inserimento, nella voce relativa al Regno Unito, delle zone GB-2.23, GB-2.24 e GB-2.25. Per ciascuna zona viene specificata una delimitazione geografica di 10 km attorno al focolaio, con coordinate WGS84 del centro.
Per tali zone vengono esclusi dall’ingresso nell’Unione, secondo le date indicate, i seguenti prodotti e categorie:
- pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti;
- ratiti riproduttori e ratiti da reddito;
- pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti;
- ratiti destinati alla macellazione;
- pulcini di un giorno diversi dai ratiti;
- pulcini di un giorno di ratiti;
- meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;
- uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
- uova da cova di ratiti;
- meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti (indicati nella tabella con il codice HE-LT20).
Le date associate alle nuove zone sono:
- GB-2.23: 17 novembre 2021;
- GB-2.24: 19 novembre 2021;
- GB-2.25: 19 novembre 2021.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV è modificato in modo corrispondente. Per le zone GB-2.23, GB-2.24 e GB-2.25 non è autorizzato l’ingresso nell’Unione di:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
- carni fresche di ratiti;
- carni fresche di selvaggina da penna.
Anche in questo caso la disciplina è differenziata per data di riferimento del focolaio: 17 novembre 2021 per GB-2.23 e 19 novembre 2021 per GB-2.24 e GB-2.25.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea espressamente l’urgenza dell’intervento, in ragione della situazione epidemiologica nel Regno Unito. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto sanitario
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e si inserisce nel sistema di elenchi di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Richiama anche il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi autorizzativi.
Motivazione della modifica
A seguito di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito il 17, 19 e 20 novembre 2021, localizzati rispettivamente a Kirkham (Lancashire), Willington (Derbyshire) e Pokesdown (Bournemouth, Christchurch & Poole), la Commissione ha ritenuto che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni non dovesse più essere autorizzato. Le autorità britanniche avevano istituito zone di controllo di 10 km e applicato una politica di abbattimento totale.
Modifiche all’allegato V del regolamento (UE) 2021/404
Nell’elenco relativo al Regno Unito sono inserite le nuove zone GB-2.23, GB-2.24 e GB-2.25 nella parte 1 e le rispettive descrizioni territoriali nella parte 2. Le nuove zone coprono aree di 10 km attorno ai focolai di Kirkham (GB-2.23, centro N53.79 W2.84), Pokesdown (GB-2.24, centro N50.73 W1.82) e Willington (GB-2.25, centro N52.86 W1.52).
Effetti per pollame e materiale germinale di pollame
Per le nuove zone GB-2.23, GB-2.24 e GB-2.25 viene impedito l’ingresso nell’Unione, secondo le date indicate, di diverse categorie di pollame e materiale germinale di pollame, tra cui pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame e uova da cova, con distinzioni tra specie diverse dai ratiti e ratiti.
Modifiche all’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404
Nell’elenco relativo al Regno Unito sono inserite le zone GB-2.23, GB-2.24 e GB-2.25 anche per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per tali zone non è autorizzato l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna, alle date corrispondenti ai focolai (17 novembre 2021 per GB-2.23 e 19 novembre 2021 per GB-2.24 e GB-2.25).
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione ne giustifica l’efficacia urgente con l’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito.
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