Cassazione Penale, Sentenza n. 1368/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per furto aggravato (capo a), resistenza a pubblico ufficiale (capo b) e lesioni personali aggravate (capo c). Due motivi principali: 1) contestazione della qualifica del fatto come furto consumato anziché tentato (richiamando il principio delle Sezioni Unite sul monitoraggio e intervento in continenti da parte della vigilanza); si sostiene che l'intervento dell'addetto alla vigilanza ha impedito che l'imputato acquisisse la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; 2) censura dell'aggravante della violenza sulle cose per mancanza di prove di danneggiamento della porta d'accesso al locale in cui era custodita la refurtiva.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: l'imputato aveva occultato la refurtiva in una borsa all'interno della stanza, acquisendone il possesso e sottraendola alla sfera di vigilanza della vittima, per cui il furto è da considerare consumato. Il principio delle Sezioni Unite invocato dal ricorrente non era applicabile perché l'addetto alla vigilanza non aveva assistito all'intera condotta illecita e la refurtiva era già uscita dal suo controllo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte territoriale ha ritenuto che la porta fosse stata danneggiata sulla base delle dichiarazioni dei testi, integrazione che realizza l'aggravante della violenza sulle cose; la censura attiene al merito e non è sindacabile in cassazione, e per il vizio di travisamento non sono stati indicati atti specifici con la necessaria precisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla configurabilità del tentativo; la Corte ha affermato che l'occultamento della refurtiva nella borsa integra l'impossessamento e dunque la consumazione, escludendo l'applicabilità dell'ipotesi tentata nel caso concreto.
art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norma che prevede il furto aggravato per fatto commesso con violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante sulla base della ricostruzione fattuale del danneggiamento della porta.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sulla motivazione dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzate per inquadrare le censure di violazione di legge e illogicità/contraddittorietà della motivazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)
Precedente delle Sezioni Unite secondo cui l'intervento in continenti della vigilanza o del monitoraggio può impedire la consumazione del furto (lasciandolo allo stato di tentativo) quando la condotta illecita è rimasta sotto controllo del soggetto passivo; la Corte ha ritenuto il precedente non applicabile perché qui la vigilanza non aveva osservato l'intero atto di sottrazione e la refurtiva era già stata occultata.
Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 (Pavone)
Precedente che considera consumato il furto quando la refurtiva è occultata e sottratta al controllo del soggetto offeso; richiamato per confermare che l'occultamento anche non direttamente addosso all'agente può integrare la consumazione.
Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010
Precedente che afferma che la collocazione della refurtiva su un supporto all'interno dell'immobile può comunque realizzare l'impossessamento richiesto per la consumazione del furto; utilizzato in motivazione dalla Corte.
Sez. 5, n. 1960 del 18/11/2020 (Maiale)
Sentenza non massimata citata dal ricorrente dove gli imputati non avevano occultato la refurtiva né si erano allontanati; la Corte ha ritenuto il precedente non pertinente al caso in esame.
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 (Maggio) e Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008 (Trivisonno)
Precedenti richiamati in tema di limiti della sindacabilità in sede di legittimità del travisamento della prova dichiarativa: per essere accolto il vizio deve essere specifico, evidente e non opinabile; qui il ricorrente non ha soddisfatto tali requisiti.
Massime di principio
- L'occultamento della refurtiva in un contenitore all'interno del luogo di custodia (es. borsa lasciata in stanza) può integrare l'impossessamento richiesto per la consumazione del furto, anche se la refurtiva non è stata posta direttamente addosso all'autore.
- Il furto resta tentato (non consumato) solo quando il soggetto offeso o la vigilanza abbiano effettivamente e tempestivamente seguito l'intera condotta illecita e l'intervento abbia impedito che l'agente ottenesse l'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa.
- La qualificazione dell'aggravante "violenza sulle cose" può fondarsi su accertamenti istruttori (dichiarazioni dei testi, verbali degli operanti) che attestino il danneggiamento; tale valutazione è rimessa al giudice del merito e difficilmente sindacabile in cassazione senza specifica e precisa allegazione del travisamento.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio salvo che non sia dimostrato, con puntuale indicazione degli atti, un palese travisamento della prova dichiarativa; le censure vaghe o meramente critiche sulla valutazione del fatto sono inammissibili.
- Quando si valuta un caso simile, è determinante stabilire se la vittima o gli addetti alla vigilanza hanno realmente osservato e conosciuto la collocazione della refurtiva: se sì, l'intervento può far ritenere il tentativo, se no, l'occultamento già realizzato può determinare la consumazione.
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