Sentenza n. 798/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento A) quanto al ricorso n. 584 del 2022: - relativamente al ricorso introduttivo, della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata improcedibile la c.i.l.a. in sanatoria prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, presentata ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001 -OMISSIS-0, avente ad oggetto la rifunzionalizzazione e diversa distribuzione degli spazi interni dello stabilimento balneare “-OMISSIS-” (già “-OMISSIS-”), ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio-OMISSIS-, particelle nn. -OMISSIS-; - in merito ai motivi aggiunti, del verbale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale la Polizia locale di -OMISSIS- ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza urbanistica -OMISSIS- del -OMISSIS-; B) quanto al ricorso n. 682 del 2022, dell’ordinanza urbanistica -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificata il 12 agosto 2022 e il 6 settembre 2022, con cui, ai sensi dell’art. 31, d.P.R. -OMISSIS-0 del 2001, è stato ingiunto ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione degli abusi edilizi realizzati sul terreno di loro proprietà identificato in catasto al foglio-OMISSIS-, mappali nn. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate presso uno stabilimento balneare, nonché verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Hanno sostenuto che la sentenza penale favorevole avrebbe accertato l’inesistenza di alcuni abusi e avrebbe dovuto essere valorizzata dall’amministrazione; che la DIA e il parere dell’Ente parco fossero titoli validi ed efficaci, idonei a legittimare gli interventi eseguiti; che non vi fosse un mutamento di destinazione d’uso rilevante; che lo stato legittimo dell’immobile dovesse essere ricostruito anche sulla base di tali atti; e che l’amministrazione avesse già esercitato il potere repressivo. Con i motivi aggiunti, il titolare dello stabilimento ha impugnato il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, estendendovi le medesime censure già proposte contro la nota comunale che aveva dichiarato improcedibile la CILA in sanatoria.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione e ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza di demolizione, ritenendolo comunque infondato nel merito. L’ordinanza è stata qualificata come atto plurimotivato: essa si fondava autonomamente sia sull’assenza del titolo edilizio richiesto per interventi qualificabili come nuova costruzione, sia sulla mancata acquisizione dei nulla osta relativi ai molteplici vincoli insistenti sull’area, tra cui quelli idrogeologico, paesaggistico, demaniale, doganale, del Parco nazionale e della zona di protezione speciale. I ricorrenti non avevano contestato specificamente tutte le ragioni poste a fondamento dell’atto, in particolare la mancanza dei nulla osta, sicché l’impugnazione era inammissibile per difetto di interesse. Nel merito, il TAR ha rilevato che la DIA e il parere dell’Ente parco riguardavano soltanto interventi di manutenzione e consolidamento e non potevano legittimare le strutture e trasformazioni oggetto dell’ordine di demolizione. La sentenza penale non impediva l’accertamento amministrativo dell’abuso: per una delle opere contestate aveva espressamente riconosciuto la necessità del permesso di costruire, dell’autorizzazione ambientale e del nulla osta dell’Ente parco, dichiarando il reato prescritto. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza è stato dichiarato inammissibile perché atto endoprocedimentale, meramente ricognitivo e privo di autonoma lesività; la lesione si sarebbe prodotta soltanto con l’eventuale successivo atto formale di acquisizione al patrimonio comunale. Anche i motivi aggiunti sarebbero stati comunque infondati, poiché si limitavano a riproporre censure già respinte. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, per euro 3.000,00 oltre accessori, in aggiunta a quelle già liquidate con la sentenza non definitiva relativa al ricorso introduttivo contro la CILA.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione e ripristino è legittimo quando l’amministrazione accerta opere prive del necessario titolo edilizio e non assistite dagli ulteriori atti di assenso richiesti dai vincoli insistenti sull’area.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Le opere accertate sono state ricondotte alla nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Gli interventi qualificabili come nuova costruzione richiedono il permesso di costruire, previa acquisizione degli atti di assenso relativi ai vincoli.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
La determinazione dello stato legittimo dell’immobile non può fondarsi su titoli relativi a interventi di mera manutenzione quando questi non giustificano le opere effettivamente realizzate.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
La CILA in sanatoria non è idonea a regolarizzare opere che, per natura e consistenza, richiedono un titolo edilizio diverso e gli ulteriori nulla osta previsti dalla normativa vincolistica.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d’ufficio, come l’inammissibilità dell’impugnazione per mancata contestazione di tutte le ragioni autonome dell’atto.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Gli effetti acquisitivi conseguono all’eventuale successivo atto formale di acquisizione; il verbale di inottemperanza ha natura preparatoria e non autonoma portata lesiva.
art. 654 c.p.p.
Il giudicato penale non impedisce all’amministrazione di valutare autonomamente la sussistenza dell’abuso edilizio e la mancanza dei titoli amministrativi, nei limiti della concreta efficacia dell’accertamento penale.
art. 10-bis l. 241/1990
Nel procedimento relativo alla CILA l’amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi e valutato le osservazioni dell’interessato; tale profilo non ha inciso sulla decisione finale oggetto della presente pronuncia.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerlo, l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse se non contesta specificamente tutte le ragioni giustificative dell’atto.
- In presenza di vincoli paesaggistici o di altri vincoli pubblicistici, la realizzazione di opere edilizie idonee ad alterare lo stato dei luoghi richiede, oltre al titolo edilizio eventualmente necessario, l’acquisizione dei pertinenti atti di assenso; la loro mancanza costituisce autonoma ragione per disporre il ripristino.
- Titoli edilizi o atti di assenso riferiti a interventi di manutenzione e consolidamento non legittimano opere di consistenza e natura diversa, qualificabili come nuova costruzione o trasformazione sostanziale dell’immobile.
- Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione è un atto endoprocedimentale, avente natura ricognitiva e preparatoria, privo di autonoma lesività e non immediatamente impugnabile; la lesione può derivare dall’eventuale successivo provvedimento formale di acquisizione.
- Il giudicato penale favorevole non esclude l’autonomo accertamento amministrativo dell’illecito edilizio quando la sentenza penale non abbia escluso la materialità dell’opera o abbia dichiarato il reato estinto per prescrizione, riconoscendo anzi la necessità dei titoli abilitativi amministrativi.
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