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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18630/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato la condanna per truffa a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa. Il ricorso lamentava: 1) violazione degli artt. 20‑bis e 133 c.p. e dell'art. 25, comma 2 Cost., nonché carenza di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; 2) errore nel considerare come ostativi i sette precedenti penali dell'imputata quando, alla data del fatto, risultavano solo due precedenti del 2013 e le ulteriori condanne erano intervenute nel 2019; 3) violazione dell'art. 20‑bis c.p. per aver ritenuto preclusa la richiesta di pena pecuniaria formulata solo in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i profili sostanziali del ricorso (ha confermato la correttezza del ragionamento della Corte territoriale in ordine alla valutazione prognostica e all'utilizzo dei precedenti ai fini dell'art. 133 c.p., e ha richiamato la possibilità per il giudice di applicare officiosamente la pena pecuniaria se ricorre il presupposto oggettivo). Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità è emerso che il termine massimo di prescrizione del reato si è estinto (considerata la recidiva e le sospensioni), pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 20‑bis cod. pen.

    La Corte ha ribadito che la pena pecuniaria sostitutiva è applicabile anche d'ufficio quando sussiste il presupposto oggettivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 20‑bis (condanna alla reclusione o all'arresto contenuta nella misura di un anno).

  • art. 133 cod. pen.

    art. 133 c.p., comma 2 n. 2

    I criteri direttivi per la misura della pena (fra cui i precedenti penali e giudiziari) devono essere utilizzati dal giudice come elementi per la prognosi sulla maggiore idoneità di una pena sostitutiva a favorire la rieducazione e prevenire la recidiva; i precedenti possono essere valutati anche se intervenuti dopo il fatto al fine della valutazione prognostica.

  • art. 25, comma 2 Cost.

    Citando la Costituzione come parte della doglianza, la decisione non ha ritenuto sussistere una violazione tale da incidere sulle determinazioni in ordine alle pene sostitutive.

  • art. 545‑bis cod. proc. pen. e D.Lgs. n. 31/2024

    D.Lgs. n. 31/2024; art. 545‑bis c.p.p.

    Le modifiche normative del D.Lgs. n. 31/2024 (che hanno eliminato i riferimenti alla pena pecuniaria dal primo comma dell'art. 545‑bis c.p.p.) non hanno alterato la possibilità del giudice di applicare la pena pecuniaria sostitutiva officiosamente quando ricorrono i presupposti oggettivi e il nuovo terzo comma introdotto all'art. 58 L.689/81 ha limitato l'obbligo del consenso solo per alcune pene sostitutive di natura afflittiva.

  • art. 58 L. 689/81

    La modifica impone al giudice, nell'esercizio del potere discrezionale sulle pene sostitutive, di tener conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; il consenso dell'imputato è richiesto solo per alcune pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità), mentre la pena pecuniaria rimane applicabile anche senza consenso se ricorrono i presupposti.

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva aumenta la pena ed incide sul calcolo della prescrizione; la Corte ha considerato la recidiva nella determinazione del termine massimo di prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il Collegio ha rilevato d'ufficio e in contraddittorio il decorso del termine di prescrizione, come consentito dall'art. 129 c.p.p., ed ha pronunciato l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata anche d'ufficio dal giudice quando ricorre il presupposto oggettivo previsto dall'art. 20‑bis c.p.; non è condizionata al consenso dell'imputato salvo per alcune pene sostitutive di natura afflittiva indicate dall'art. 58 L.689/81.
  • Nella valutazione della maggiore idoneità di una pena sostitutiva ai fini rieducativi il giudice deve utilizzare i criteri dell'art. 133 c.p.; i precedenti penali (anche se intervenuti dopo il fatto) possono legittimamente concorrere al giudizio prognostico sulla capacità a delinquere e sul rischio di recidiva.
  • Un vizio di motivazione formale (es. errata affermazione sulla preclusione della richiesta in appello) è ininfluente se la Corte territoriale ha comunque esaminato e respinto nel merito la richiesta.
  • Se emerge, anche in sede di legittimità, che il termine di prescrizione è decorso, la Corte è tenuta ad annullare senza rinvio per estinzione del reato; la valutazione della prescrizione tiene conto di aumenti derivanti da recidiva e di eventuali sospensioni procedurali.
  • In casi analoghi, è opportuno verificare con attenzione la data del fatto, l'assetto dei precedenti e gli effetti delle modifiche normative recenti sulle pene sostitutive per valutare sia la possibilità di applicazione officiosa della pena pecuniaria sia il rischio di estinzione per prescrizione.

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