Cassazione Penale, Sentenza n. 18630/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato la condanna per truffa a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa. Il ricorso lamentava: 1) violazione degli artt. 20‑bis e 133 c.p. e dell'art. 25, comma 2 Cost., nonché carenza di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; 2) errore nel considerare come ostativi i sette precedenti penali dell'imputata quando, alla data del fatto, risultavano solo due precedenti del 2013 e le ulteriori condanne erano intervenute nel 2019; 3) violazione dell'art. 20‑bis c.p. per aver ritenuto preclusa la richiesta di pena pecuniaria formulata solo in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i profili sostanziali del ricorso (ha confermato la correttezza del ragionamento della Corte territoriale in ordine alla valutazione prognostica e all'utilizzo dei precedenti ai fini dell'art. 133 c.p., e ha richiamato la possibilità per il giudice di applicare officiosamente la pena pecuniaria se ricorre il presupposto oggettivo). Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità è emerso che il termine massimo di prescrizione del reato si è estinto (considerata la recidiva e le sospensioni), pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte ha ribadito che la pena pecuniaria sostitutiva è applicabile anche d'ufficio quando sussiste il presupposto oggettivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 20‑bis (condanna alla reclusione o all'arresto contenuta nella misura di un anno).
art. 133 c.p., comma 2 n. 2
I criteri direttivi per la misura della pena (fra cui i precedenti penali e giudiziari) devono essere utilizzati dal giudice come elementi per la prognosi sulla maggiore idoneità di una pena sostitutiva a favorire la rieducazione e prevenire la recidiva; i precedenti possono essere valutati anche se intervenuti dopo il fatto al fine della valutazione prognostica.
art. 25, comma 2 Cost.
Citando la Costituzione come parte della doglianza, la decisione non ha ritenuto sussistere una violazione tale da incidere sulle determinazioni in ordine alle pene sostitutive.
art. 545‑bis cod. proc. pen. e D.Lgs. n. 31/2024
D.Lgs. n. 31/2024; art. 545‑bis c.p.p.
Le modifiche normative del D.Lgs. n. 31/2024 (che hanno eliminato i riferimenti alla pena pecuniaria dal primo comma dell'art. 545‑bis c.p.p.) non hanno alterato la possibilità del giudice di applicare la pena pecuniaria sostitutiva officiosamente quando ricorrono i presupposti oggettivi e il nuovo terzo comma introdotto all'art. 58 L.689/81 ha limitato l'obbligo del consenso solo per alcune pene sostitutive di natura afflittiva.
La modifica impone al giudice, nell'esercizio del potere discrezionale sulle pene sostitutive, di tener conto dei criteri dell'art. 133 c.p.; il consenso dell'imputato è richiesto solo per alcune pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità), mentre la pena pecuniaria rimane applicabile anche senza consenso se ricorrono i presupposti.
La recidiva aumenta la pena ed incide sul calcolo della prescrizione; la Corte ha considerato la recidiva nella determinazione del termine massimo di prescrizione.
Il Collegio ha rilevato d'ufficio e in contraddittorio il decorso del termine di prescrizione, come consentito dall'art. 129 c.p.p., ed ha pronunciato l'estinzione del reato.
Massime di principio
- La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata anche d'ufficio dal giudice quando ricorre il presupposto oggettivo previsto dall'art. 20‑bis c.p.; non è condizionata al consenso dell'imputato salvo per alcune pene sostitutive di natura afflittiva indicate dall'art. 58 L.689/81.
- Nella valutazione della maggiore idoneità di una pena sostitutiva ai fini rieducativi il giudice deve utilizzare i criteri dell'art. 133 c.p.; i precedenti penali (anche se intervenuti dopo il fatto) possono legittimamente concorrere al giudizio prognostico sulla capacità a delinquere e sul rischio di recidiva.
- Un vizio di motivazione formale (es. errata affermazione sulla preclusione della richiesta in appello) è ininfluente se la Corte territoriale ha comunque esaminato e respinto nel merito la richiesta.
- Se emerge, anche in sede di legittimità, che il termine di prescrizione è decorso, la Corte è tenuta ad annullare senza rinvio per estinzione del reato; la valutazione della prescrizione tiene conto di aumenti derivanti da recidiva e di eventuali sospensioni procedurali.
- In casi analoghi, è opportuno verificare con attenzione la data del fatto, l'assetto dei precedenti e gli effetti delle modifiche normative recenti sulle pene sostitutive per valutare sia la possibilità di applicazione officiosa della pena pecuniaria sia il rischio di estinzione per prescrizione.
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