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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47725/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Prato che aveva respinto l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro penale disposto dal PM su un telefono cellulare, una SIM, una carta di debito e la documentazione bancaria/contrattuale relativa a un conto. Il motivo principale del ricorso era la violazione di legge e la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro: secondo la difesa il provvedimento del PM si era limitato a indicare genericamente che si trattava di corpo del reato o cose pertinenti, senza spiegare le esigenze investigative che giustificassero l'apprensione e senza fornire elementi tali da consentire al Tribunale del riesame di colmare la presunta carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'operato del Tribunale di Prato. Ha ritenuto che, nel caso concreto, il decreto del PM conteneva adeguate premesse fattuali (denuncia-querela della persona offesa, riscontri sulle utenze e sull'intestazione dei beni, riconoscimento fotografico, segnalazioni di ripetute inserzioni di vendita) dalle quali era desumibile il nesso funzionale tra i beni sequestrati e le esigenze probatorie. La Corte ha quindi escluso che il Tribunale abbia integrato o supplito una motivazione originariamente inesistente e ha confermato la legittimità del sequestro. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018

    Principio che richiede al decreto di sequestro probatorio una motivazione che indichi le esigenze probatorie; tuttavia la Corte ha ribadito che il grado di argomentazione richiesto dipende dal caso concreto.

  • Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019 (Vallese)

    Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019

    Precisa che il giudice del riesame non può integrare di propria iniziativa una motivazione originariamente carente nel decreto del PM, essendo tale onere del pubblico ministero.

  • Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021 (Cristofori)

    Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021

    Conferma il divieto per il giudice del riesame di supplire alla mancanza di motivazione del PM; l'eventuale integrazione da parte del riesame può portare all'annullamento se la motivazione originaria è assente.

  • Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015 (Caruso)

    Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015

    Indica che il contenuto motivazionale del decreto va modulato in relazione al caso concreto: formule sintetiche sono ammissibili quando la funzione probatoria del sequestro è immediatamente evidente.

  • Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023 (Santandrea)

    Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023

    Riafferma che l'obbligo motivazionale del PM circa la ragione per cui i beni sono corpo del reato o pertinenti e la finalità probatoria perseguita deve essere modulato in rapporto al tipo di illecito, alla relazione tra bene e reato e alla natura del bene stesso.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione riconoscibile circa le esigenze probatorie che giustificano l'apprensione dei beni; il dettaglio richiesto varia in relazione al caso concreto e alla natura dei beni.
  • Il giudice del riesame non può supplire con motivazione propria a una carenza originaria e radicale del decreto del pubblico ministero; integrare la motivazione del PM di propria iniziativa è vietato e può comportare annullamento senza rinvio.
  • Una formula sintetica di motivazione può essere sufficiente quando il nesso funzionale tra i beni e la necessità probatoria è immediatamente evidente dalla situazione fattuale esplicitata nel decreto.
  • La valutazione sulla necessità e sulla opportunità degli accertamenti e delle misure cautelari probatorie rientra nella discrezionalità investigativa del PM; il sindacato giurisdizionale è limitato a verificare la congruità e la sussistenza di un adeguato fondamento motivazionale.
  • Nelle contestazioni di truffa con utilizzo di strumenti telematici o conti bancari, il PM deve collegare il materiale sequestrato agli elementi che permettono di ricostruire la riferibilità della condotta all'indagato (utenze, intestazioni, riconoscimenti, ripetizione di annunci ecc.).

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