Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3720/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.

Giustizia amministrativa202511722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione e di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 3 novembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’Amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa della parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione attiva il procedimento nelle more del giudizio sul silenzio e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza procedere all’accertamento dell’illegittimità del silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.