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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31043/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare custodiale applicata a una donna indagata per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, insieme a plurimi reati-fine di cessione e detenzione di droga. Il tribunale del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza genetica, aveva escluso le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, confermando però la misura in carcere e i gravi indizi di colpevolezza. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) tardività del deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame oltre il termine fissato nel dispositivo, con asserita perdita di efficacia della misura; 2) omessa trasmissione integrale dei brogliacci delle intercettazioni, con lesione del diritto di difesa; 3) mancanza di gravi indizi del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che si trattasse al più di condotte occasionali e interne a un nucleo familiare privo di un vero sodalizio organizzato; 4) assenza di sufficienti indizi in relazione ai singoli episodi di cessione o detenzione contestati come reati-fine; 5) insussistenza o comunque attenuazione delle esigenze cautelari, anche in ragione dell'incensuratezza e della possibilità di una misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari con controllo elettronico. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o manifestamente infondati, confermando il quadro indiziario e la valutazione cautelare del riesame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo: tempestivo il deposito della motivazione dell'ordinanza cautelare perché il termine decorre dalla pubblicazione del dispositivo e non dalla deliberazione; generica e comunque infondata la doglianza sulla mancata trasmissione degli atti intercettivi; inammissibili, perché rivolte a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, le censure sui gravi indizi di partecipazione all'associazione e sui reati-fine; inammissibile l'ulteriore doglianza sul ruolo apicale, per difetto di interesse; manifestamente infondata la censura sulle esigenze cautelari, essendo congruamente motivata l'attualità del pericolo di reiterazione e l'inidoneità degli arresti domiciliari. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame decorre dalla pubblicazione del dispositivo, non dalla deliberazione; la sua inosservanza comporta perdita di efficacia della misura solo se il deposito non avviene entro tale termine.

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    Al tribunale del riesame devono essere trasmessi gli atti posti a fondamento della misura cautelare, non atti diversi o segmenti investigativi non utilizzati dal giudice genetico.

  • art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

    compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti

    Devono essere depositati gli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare, inclusi i verbali delle intercettazioni rilevanti e tutti gli elementi a favore dell'imputato.

  • art. 293, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma relativa alla trasmissione degli atti cautelari, ma la Corte ha valorizzato la regola della completezza limitata agli atti posti a base della misura.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Le intercettazioni rilevanti sono quelle inserite nell'archivio e trasmesse nei limiti funzionali alla decisione cautelare.

  • art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.

    Per l'applicazione della misura è necessario un quadro di gravi indizi di colpevolezza; in sede di legittimità non è consentita una rilettura del merito probatorio.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie associativa in materia di stupefacenti richiede un gruppo organizzato, un accordo per una serie indeterminata di reati e una struttura capace di attuare il programma criminoso; la partecipazione esige un apporto apprezzabile, non episodico, e l'affectio societatis.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le censure che mirano a una diversa valutazione delle intercettazioni e degli indizi sono inammissibili se il giudice di merito ha fornito motivazione logica e coerente.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il pericolo di reiterazione va valutato in concreto e in relazione alla possibile commissione di reati della stessa specie o espressione della medesima professionalità criminosa.

  • art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    La misura deve essere adeguata e proporzionata; il tribunale può escludere gli arresti domiciliari se l'attività illecita è gestita proprio dal domicilio e occorre una misura più contenitiva.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Nelle ipotesi associative in materia di stupefacenti opera una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, superabile solo con elementi specifici.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposto il rinvio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame cautelare, il termine per il deposito della motivazione decorre dalla pubblicazione del dispositivo, non dalla deliberazione in camera di consiglio; il deposito tempestivo esclude la perdita di efficacia della misura ex art. 309, comma 10, c.p.p.
  • In sede di riesame e di cassazione cautelare, la parte che deduca l'omessa trasmissione di atti ha l'onere di indicare specificamente quali documenti manchino e di spiegare, anche in via logica, perché essi sarebbero favorevoli; non è consentita una richiesta esplorativa di atti diversi da quelli posti a base della misura.
  • La fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 richiede non solo un accordo criminoso finalizzato a una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, ma anche una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, idonea a sostenere l'attuazione del programma illecito.
  • La partecipazione all'associazione stupefacenti presuppone un contributo concreto, apprezzabile e non meramente episodico, idoneo a dimostrare l'adesione al sodalizio e la condivisione del programma criminoso; l'apporto può essere anche temporalmente limitato, purché significativo.
  • I rapporti di parentela tra gli indagati non sono di per sé incompatibili con la configurabilità di un'associazione per delinquere in materia di stupefacenti, quando siano accompagnati da stabile organizzazione, ripartizione di ruoli e cooperazione sistematica nella gestione dell'attività illecita.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il contenuto delle intercettazioni e delle altre prove se il giudice di merito ne ha dato una lettura logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • Ai fini cautelari nei reati associativi di droga, la pericolosità va apprezzata in modo complessivo, considerando la professionalità criminale e la capacità di ripresa dell'attività illecita; il solo decorso del tempo o la cessazione apparente del vincolo non bastano a escludere l'attualità delle esigenze cautelari.
  • Gli arresti domiciliari possono essere ritenuti inadeguati quando l'abitazione è il centro operativo dell'attività di spaccio e dei contatti con la rete criminale, sicché è necessario un presidio custodiale più intenso per impedire la prosecuzione del reato.

Come è indicizzato

MaterieCaporalato
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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