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Sentenza

Sentenza n. 1380/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche con decreto monocratico presidenziale inaudita altera parte, A) quanto al ricorso introduttivo: - della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 88 del 4 marzo 2026, nella parte in cui include il Comune di Messina tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario; - del D.A. 125 del 23.03.2026 ed i rispettivi allegati, nella parte in cui includono il Comune di Messina tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque attuativo, ivi inclusi il decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali e ogni atto del procedimento elettorale conseguente, compresa la nota assessoriale dell’11 marzo 2026, nella parte in cui reputa legittima la convocazione delle elezioni del Comune di Messina per la tornata del maggio 2026, sul presupposto della sufficienza del termine di 60 giorni per l’indizione dei comizi; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 aprile 2026, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, - della nota prot. n. 34561 del 25.3.2026 mediante cui la Prefettura di Messina ha provveduto all’indizione dei comizi elettorali, per il Comune di Messina, per la tornata elettorale del 24 e del 25 maggio 2026; - della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 88 del 4 marzo 2026, nella parte in cui include il Comune di Messina tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario, già impugnata con il ricorso introduttivo; - del D.A. 125 del 23.03.2026 ed i rispettivi allegati, nella parte in cui includono il Comune di Messina tra gli enti chiamati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata elettorale per le date del 24 e 25 maggio 2026, nel turno elettorale annuale ordinario, già impugnato con il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque attuativo, ivi inclusi il decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali e ogni atto del procedimento elettorale conseguente, compresa la nota assessoriale dell’11 marzo 2026, nella parte in cui reputa legittima la convocazione delle elezioni del Comune di Messina per la tornata del maggio 2026, sul presupposto della sufficienza del termine di 60 giorni per l’indizione dei comizi.

Giustizia amministrativa202600652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di inclusione e indizione delle elezioni amministrative del Comune di Messina nella tornata del 24 e 25 maggio 2026, nonché nota prefettizia comunicativa dell’indizione dei comizi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 88 del 4 marzo 2026, il D.A. n. 125 del 23 marzo 2026 e gli ulteriori atti connessi, sostenendo che il Comune di Messina non potesse essere ammesso al turno elettorale ordinario del maggio 2026. Le dimissioni del sindaco, presentate il 7 febbraio 2026, erano divenute efficaci e irrevocabili il 27 febbraio 2026, oltre il termine del 24 febbraio previsto dall’art. 2 della legge n. 182/1991 per accedere al turno elettorale annuale. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 182/1991; violazione dei principi sul turno elettorale annuale; travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta; violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117 Cost.; nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990; violazione dei limiti della potestà legislativa regionale siciliana; sviamento, contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento e del principio di legalità. Secondo i ricorrenti, la Regione avrebbe confuso il termine sostanziale di accesso al turno elettorale con il termine procedurale di 55/66 giorni per l’indizione dei comizi previsto dalla normativa regionale. È stata inoltre prospettata, in via subordinata, una questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale, ove interpretata nel senso di escludere l’applicabilità del termine statale. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la nota della Prefettura di Messina del 25 marzo 2026, deducendone l’illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso la Regione Siciliana, ritenendo che, quanto all’attività amministrativa, la soggettività processuale faccia capo ai singoli assessori competenti, mentre ha ritenuto giustificate le notificazioni alla Presidenza della Regione e alla Prefettura in relazione agli atti rispettivamente impugnati. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguardava la regolarità delle forme procedimentali e la tempistica delle elezioni, non diritti soggettivi di elettorato attivo o passivo. Ha qualificato il giudizio come soggetto al rito ordinario, non a quelli speciali degli artt. 129 o 130 c.p.a. Tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione e interesse ad agire. I ricorrenti, quali semplici cittadini elettori, non avevano dimostrato una posizione personale, qualificata, differenziata, concreta e attuale lesa dagli atti, ma avevano agito per tutelare la legalità oggettiva del procedimento elettorale e l’interesse dell’intera comunità, del corpo elettorale e delle forze politiche. Tale prospettazione non è sufficiente nel processo amministrativo, che non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo e non consente, salvo specifiche ipotesi di azione popolare, l’esercizio di un’azione volta esclusivamente al ripristino della legalità. Anche i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, poiché la nota prefettizia impugnata era una mera comunicazione informativa del decreto assessoriale, priva di autonoma lesività e di spessore provvedimentale. Il TAR non ha quindi esaminato nel merito la questione del termine del 24 febbraio né la prospettata illegittimità costituzionale. Le spese sono state integralmente compensate per la natura interpretativa e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previa avvertenza alle parti.

  • art. 126 c.p.a.

    Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

    La giurisdizione amministrativa elettorale riguarda le operazioni elettorali e la regolarità delle forme procedimentali, mentre le controversie sui diritti soggettivi di elettorato appartengono al giudice ordinario.

  • art. 129 c.p.a.

    Il rito speciale riguarda i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto di partecipare al procedimento elettorale preparatorio ed è attivabile dai delegati di liste o gruppi di candidati esclusi, non dai semplici cittadini elettori.

  • art. 130 c.p.a.

    Il rito elettorale relativo agli atti successivi all’indizione dei comizi consente l’impugnazione soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti; non si applica all’impugnazione dell’atto di indizione dei comizi.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della questione relativa alla ripartizione della controversia tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata.

  • art. 53 c.p.a.

    Ha consentito l’abbreviazione dei termini processuali per la trattazione della domanda cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha imposto al Collegio di sottoporre alle parti la possibile inammissibilità dei motivi aggiunti per impugnazione di un atto privo di lesività.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità degli atti, ma non esaminato nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2 l. 7 giugno 1991, n. 182

    Invocato dai ricorrenti quale disposizione che fisserebbe al 24 febbraio il termine ultimo per il perfezionamento delle condizioni di rinnovo degli organi comunali ai fini dell’accesso al turno elettorale annuale; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 8 d.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3

    Richiamato dai ricorrenti quale norma relativa al termine procedurale per l’emanazione del decreto di indizione dei comizi; la distinzione rispetto al termine sostanziale di accesso al turno non è stata valutata nel merito.

  • art. 14, lett. o), Statuto speciale della Regione Siciliana

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla competenza legislativa esclusiva regionale in materia di enti locali; la questione non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • Il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo: il ricorrente deve dimostrare una posizione giuridica differenziata e una lesione personale, concreta e attuale, non essendo sufficiente il generico interesse al ripristino della legalità amministrativa.
  • La legittimazione e l’interesse a ricorrere richiedono che l’annullamento dell’atto possa procurare al ricorrente un’utilità effettiva e personale; la tutela di interessi riferibili indistintamente all’intera collettività, al corpo elettorale o alle forze politiche non trasforma il cittadino in titolare di un’azione popolare, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Nelle controversie elettorali, la giurisdizione amministrativa riguarda la regolarità delle operazioni e delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, mentre le controversie relative ai diritti soggettivi di elettorato attivo o passivo restano devolute al giudice ordinario.
  • L’impugnazione dell’atto di indizione delle elezioni, non riconducibile né al rito speciale dell’art. 129 c.p.a. né a quello dell’art. 130 c.p.a., è soggetta al rito ordinario.
  • Una comunicazione amministrativa che si limiti a informare dell’avvenuta indizione dei comizi, senza contenere una determinazione autonoma e lesiva, non è impugnabile per carenza di autonoma lesività.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

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