Cassazione Civile, Ordinanza n. 30679/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno 2009, con recupero a tassazione di IRES e IVA non versate, oltre sanzioni e interessi. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato solo parzialmente la cartella, ritenendo non dovute le sanzioni per la sussistenza di una causa di forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, individuata nella crisi finanziaria della società, comprovata dall’inadempimento di molti clienti negli anni 2007-2009 e dalla necessità di agire giudizialmente per il recupero dei crediti. La CTR aveva confermato tale valutazione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997: secondo la ricorrente, la mera crisi di liquidità non integra forza maggiore, poiché l’esimente richiede eventi imprevedibili e non riferibili alla sfera di controllo del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva riconosciuto la forza maggiore sulla base della sola difficoltà finanziaria della società. Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ha ribadito che, in materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso rigoroso: occorrono circostanze anormali ed estranee all’operatore, oltre all’impossibilità di premunirsi contro l’evento senza sacrifici eccessivi; la temporanea mancanza di liquidità o la crisi aziendale, anche se derivante da inadempimenti di terzi, non integra automaticamente l’esimente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, affinché riesamini l’appello erariale applicando tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
L’esimente in materia di sanzioni tributarie richiede una vera forza maggiore, intesa in senso rigoroso e non coincidente con una mera crisi di liquidità o difficoltà economica dell’impresa.
d.lgs. n. 472/1997
Il decreto è richiamato quale disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, nella quale la non punibilità per forza maggiore è di stretta applicazione.
d.lgs. n. 74/2000
Richiamato solo come termine di confronto nella giurisprudenza penale citata in motivazione, per escludere che la crisi aziendale integri di per sé una scriminante.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore non coincide con la mera crisi di liquidità o con la difficoltà economica dell’impresa, anche se derivante dall’inadempimento di terzi.
- Per configurare la forza maggiore occorrono circostanze oggettivamente anomale ed estranee al controllo del contribuente, tali da annullare la volontarietà della condotta e da non poter essere fronteggiate con misure ragionevoli senza sacrifici eccessivi.
- Il giudice di merito non può riconoscere automaticamente l’esimente sulla base dell’allegazione di una crisi aziendale, ma deve compiere un accertamento puntuale sulla natura dell’evento e sulla effettiva impossibilità di adempiere.
- Nel caso del mancato versamento dell’IVA, la mera indisponibilità di liquidità non basta a escludere le sanzioni, poiché il soggetto che la incassa è tenuto ad accantonarla per il successivo riversamento all’erario.
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