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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11535/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e inammissibile per genericità il secondo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. Dai passaggi motivazionali emergono due censure: con il primo motivo la difesa deduceva un legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, lamentando che la Corte territoriale non lo avesse riconosciuto; con il secondo motivo si contestava la gestione di una prova testimoniale ammessa, sostenendo in sostanza la necessità della sua assunzione. La Corte rileva però che il primo motivo investe una questione di fatto già esaminata in appello con motivazione esaustiva, che aveva escluso il legittimo impedimento anche perché non erano state indicate le ragioni per cui non sarebbe stato possibile nominare un sostituto. Quanto al secondo motivo, la censura è ritenuta generica, poiché la Corte di appello aveva motivato sulla manifesta superfluità della prova testimoniale ammessa e, inoltre, la parte era decaduta per non averla tempestivamente citata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già vagliate dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua ed esaustiva.
  • Il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale non è sufficiente di per sé a fondare l'accoglimento della censura se non sono indicate le ragioni per cui non sia stato possibile nominare un sostituto.
  • Una doglianza sulla prova è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha già spiegato la superfluità della prova stessa.
  • La mancata tempestiva citazione del testimone determina la decadenza dalla relativa prova, sicché la doglianza che la riguardi non può essere utilmente prospettata in cassazione se non nei limiti consentiti dalla censura specifica e pertinente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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