Cassazione Penale, Sentenza n. 3604/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. avverso l'inserimento, nella relazione di sintesi e nella cartella personale, del riferimento a un rapporto disciplinare a carico del detenuto che si era concluso senza applicazione di sanzione. Si deduceva violazione e/o erronea applicazione dell'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., nonché la mancata applicazione delle garanzie difensive previste dall'art. 38 Ord. pen.; si sosteneva che il provvedimento non fosse definitivo e che l'annotazione nella cartella personale non fosse ammissibile ai sensi dell'art. 26 del regolamento di esecuzione, con conseguente pregiudizio nella valutazione dei benefici (in particolare rifiuto della detenzione domiciliare).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto legittimo il riferimento al rapporto disciplinare nella relazione di sintesi anche se non è stata irrogata una sanzione, poiché l'attività di osservazione scientifica richiede l'acquisizione e la valutazione di tutte le vicende maturate durante il trattamento, ivi compresi i procedimenti disciplinari. La relazione di sintesi è qualificata come atto valutativo dell'autorità amministrativa sul quale il magistrato di sorveglianza effettua un controllo di legalità; una volta approvata non vincola la decisione giudiziaria, che può valutare liberamente i fatti e ammette il contraddittorio. Non è emersa alcuna violazione di diritti soggettivi del detenuto né un pregiudizio dimostrato derivante dall'inserimento del richiamo disciplinare. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario)
Il regolamento disciplina il trattamento e la cartella personale; la Corte interpreta che la cartella e la relazione di sintesi possono contenere acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, comprese vicende disciplinari anche se non sanzionate
art. 77, nn. 4) e 16), d.P.R. n. 230
Riferimento alle fattispecie disciplinari contestate al detenuto; la sentenza rileva che la violazione disciplinare è stata accertata e non sanzionata dall'Amministrazione
art. 35-bis Ord. pen.
Norma sul reclamo al magistrato di sorveglianza; la Corte sottolinea che il rimedio è volto alla tutela di posizioni giuridiche soggettive e che il controllo del magistrato di sorveglianza sulla relazione di sintesi è di legalità, con possibilità di restituire l'atto alla direzione se ravvisa violazioni
art. 69, comma 5 e comma 6 lett. b), Ord. pen.
Prevede l'approvazione da parte del magistrato di sorveglianza della relazione e del programma di trattamento; la Corte interpreta tale approvazione come un controllo di legalità e non come titolo vincolante per decisioni future
art. 38 Ord. pen.
Norma sulle garanzie difensive nel procedimento disciplinare; la Corte osserva che qui il procedimento si è concluso senza sanzione e che le garanzie non erano state invocate come causa di illegittimità dell'inserimento nella relazione di sintesi
art. 26 del regolamento di esecuzione
Richiamato dalla difesa con l'argomento che nella cartella personale dovrebbero essere annotate solo sanzioni disciplinari e le infrazioni che le hanno determinate; la Corte ritiene che l'inserimento del riferimento al procedimento disciplinare nella relazione di sintesi non contrasti con le finalità dell'osservazione e della documentazione richieste dal regolamento
art. 1, art. 13, art. 27, art. 28 e art. 80 Ord. pen. / d.P.R. n. 230
Norme richiamate a fondamento del carattere rieducativo del trattamento e dell'esigenza di osservazione scientifica della personalità; la Corte ne ricava che l'acquisizione di dati giudiziari, penitenziari, clinici, psicologici e sociali, e la loro valutazione, comprendono anche gli elementi disciplinari
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e art. 606 cod. proc. pen.
Richiamate procedimentalmente per i limiti della motivazione del ricorso e per i rimedi invocati in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato nei termini in cui è stato prospettato
Massime di principio
- La relazione di sintesi e la cartella personale possono legittimamente contenere riferimenti a procedimenti disciplinari anche se questi si siano conclusi senza sanzione, in quanto fanno parte dei dati utili all'osservazione e al trattamento rieducativo.
- L'approvazione della relazione di sintesi da parte del magistrato di sorveglianza è un controllo di legalità e non vincola la valutazione giudiziale successiva: il contenuto della relazione costituisce elemento istruttorio e non una decisione definitiva sui benefici.
- Se si ritiene illegittimo l'inserimento di una informazione nella relazione di sintesi occorre dimostrare una concreta violazione normativa o il carattere manifestamente improprio dell'annotazione; il mero fatto che non sia stata irrogata una sanzione non basta a renderla illecita.
- Il detenuto può far valere le proprie ragioni e fornire elementi di chiarimento nel contraddittorio davanti al magistrato di sorveglianza o nel corso delle procedure per l'accesso ai benefici; è dunque necessario allegare e provare il nesso causale fra l'annotazione e il pregiudizio subìto.
- Per ottenere l'espunzione o il divieto di annotazione nella cartella personale è utile dimostrare che l'annotazione abbia natura sostanzialmente sanzionatoria o sia espressamente vietata dal regolamento, nonché provare l'effettivo impatto negativo sulle decisioni amministrative o giudiziarie.
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