Cassazione Penale, Sentenza n. 14746/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di confisca e distruzione dei cellulari sequestrati (sequestro probatorio del 21/04/2023) emessa dal Tribunale di Avellino il 06/11/2025. Il ricorrente deduceva abnormità del provvedimento perché il giudice della cognizione, omessa la pronuncia sulla confisca nella sentenza di condanna del 28/10/2025 (ancora impugnabile), non poteva disporre successivamente e separatamente la confisca: secondo il ricorrente la competenza, una volta che la sentenza è stata pronunciata e la pronuncia relativa alla confisca omessa, sarebbe del giudice dell'esecuzione che deve intervenire secondo l'art. 676 c.p.p.; inoltre si lamentava la mancata instaurazione del contraddittorio e la violazione degli artt. 205 e 206 c.p. e 579 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso. La Corte ha affermato il principio secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione, dopo aver omesso di pronunciare la confisca nella sentenza di condanna, provveda in seguito e separatamente alla confisca, posto che la norma attribuisce al giudice della cognizione il potere di disporre la confisca solo nella sentenza e che il rimedio in caso di omissione è l'impugnazione ovvero, dopo il passaggio in giudicato, la richiesta al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di sanare l'omissione con un provvedimento d'ufficio emesso fuori dalla procedura prevista (anche l'eventuale uso dell'art. 130 c.p.p. non era qui ammissibile per introdurre una statuizione ablatoria non ricavabile dalla volontà originaria del giudice).
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Richiamato dal Tribunale quale fondamento per la confisca/distruzione dei telefoni come cose relative al reato (prezzo o strumenti del reato); la Corte non contesta la materia di applicazione della norma ma rileva l'irregolarità procedurale dell'intervento successivo del giudice della cognizione
art. 205 cod. pen.
Ricordato dalla Corte in combinato disposto con altre norme per affermare che misure ablatorie o di sicurezza devono essere disposte nella stessa sentenza di condanna
art. 206 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante nel contesto delle misure ablatorie; la Corte conferma che l'ordinamento richiede specifiche modalità e tempi per dette misure
art. 579 cod. proc. pen.
la pronuncia puo' essere impugnata "per ciò che concerne le misure di sicurezza"
Usato per sottolineare che le misure (anche di sicurezza e ablatorie) devono essere comunque suscettibili di impugnazione con la sentenza e che la disciplina dell'impugnabilità rafforza la necessità di pronuncia contestuale alla sentenza di merito
art. 530, comma 4 e art. 533, comma 1 cod. proc. pen.
Indicano che il potere di applicare la confisca o altre misure spetta al giudice della cognizione nella sentenza di merito; l'uso successivo di provvedimenti ablativi è subordinato alle regole previste per il dopo-giudicato
art. 676 cod. proc. pen.
Norma della procedura esecutiva che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione a pronunciare la confisca dopo il passaggio in giudicato, su domanda di parte, con le garanzie procedurali previste
art. 130 cod. proc. pen.
Regola della correzione di errori materiali che non può essere utilizzata per introdurre modifiche sostanziali o pronunce ablatorie non riconducibili all'originaria volontà normativa del giudice; quindi non idonea a sanare l'omessa pronuncia di confisca nella sentenza
art. 236 cod. pen.
Richiamato in combinazione con l'art. 205 per sottolineare il principio che le misure di sicurezza o ablatorie devono essere disposte nella stessa sentenza di condanna
Massime di principio
- La confisca obbligatoria o altre misure ablatorie devono essere disposte nella sentenza di condanna dal giudice della cognizione; se omesse, il rimedio è l'impugnazione o, dopo il passaggio in giudicato, la richiesta al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
- Il giudice della cognizione non può, successivamente e separatamente, emettere d'iniziativa un decreto di confisca fuori dalla sentenza: tale provvedimento è abnorme e annullabile.
- La procedura di correzione di errori materiali (art. 130 c.p.p.) non può essere utilizzata per introdurre pronunce ablatorie o modificare il contenuto essenziale della decisione già adottata; è ammessa soltanto per adeguare l'espressione formale a una volontà effettivamente già presente nell'atto.
- Dopo la sentenza di condanna, fino al passaggio in giudicato il difensore può impugnare anche sotto il profilo delle misure (art. 579 c.p.p.); se la sentenza diventa irrevocabile, la confisca può essere chiesta al giudice dell'esecuzione con le garanzie dell'art. 676 c.p.p.
- Quando i beni sequestrati sono dispositivi informatici o telefoni, la loro possibile natura di strumenti o prezzo del reato non esime dal rispetto della giusta procedura: l'accertamento della loro qualità ai fini della confisca deve avvenire con le forme procedurali previste dalla legge.
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