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Sentenza

Sentenza n. 2036/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 491 del 18 luglio 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e condannato il Ministero a erogare la prestazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 ottobre 2024; decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha dedotto la persistente inottemperanza e chiesto l’accredito di 1.000 euro, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma coercitiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente informato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, essendo provati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è titolo eseguibile in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, in assenza di elementi del Ministero che dimostrassero l’adempimento, ha accolto il ricorso e ordinato l’accredito di 1.000 euro sul portafoglio Carta docente entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, attivabile su istanza della ricorrente in caso di persistente inadempimento, con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Ha invece negato, allo stato, la somma coercitiva richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendo salva una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione con il commissario. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali al 15%, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: -all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 20 novembre 2025; -all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile dopo la notificazione della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni rimaste ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» di Giuseppina Puggioni della somma di euro 1.000,00# (mille/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.

    In esecuzione del giudicato, il Ministero deve accreditare sul portafoglio Carta docente l’importo riconosciuto per le finalità di formazione e aggiornamento del personale docente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4°, lett. e), del cod. proc. amm..

    La nomina del commissario ad acta, quale misura prevista per fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento, ha indotto il TAR a non riconoscere allo stato un’ulteriore somma coercitiva, senza precluderne la successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone alla pubblica amministrazione una prestazione può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Per l’ammissibilità dell’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato nei confronti della pubblica amministrazione rilevano la prova del giudicato, la notificazione del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Se l’Amministrazione non fornisce elementi idonei a dimostrare l’adempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, attivabile in caso di persistente inadempimento.
  • La nomina di un commissario ad acta può giustificare il mancato riconoscimento, allo stato, della misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ferma la possibilità di rivalutarla in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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