Cassazione Penale, Ordinanza n. 05960/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità penale. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della decisione di merito, lamentando in sostanza un'erronea valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e che mancasse di specificità perché non confrontata con le ragioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il primo motivo tendeva a ottenere una diversa valutazione delle prove e non denunciava specifici travisamenti; dall'altro, che il secondo motivo sulle attenuanti generiche era manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza d'appello sul punto era congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti basata su criteri valutativi diversi da quelli del giudice di merito, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta in modo puntuale con la complessità e le ragioni della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese in appello.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o carenza della motivazione; il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Come è indicizzato
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