Sentenza del 21/12/2016 n. 26517 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Roma ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Il Comune sosteneva che l'avviso di accertamento ICIAP relativo al 1996 era stato notificato il 23 novembre 2001, entro il termine previsto, e che la successiva cartella di pagamento era stata notificata l'11 giugno 2004, anch'essa tempestivamente. Deduceva inoltre la violazione delle norme processuali sull'introduzione di nuove eccezioni e documenti in appello e l'insufficiente motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di merito. Il Comune non aveva prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso per cassazione e non aveva quindi dimostrato l'avvenuta notificazione del ricorso al contribuente. Tale prova documentale è richiesta a pena di inammissibilità e non può essere sostituita da una stampa del servizio di tracciamento online di Poste Italiane. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio per acquisire successivamente tale documentazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 4, commi 4 e 7, convertito nella legge n. 144 del 1989
Il Comune aveva invocato tali disposizioni per sostenere la tempestività della notifica dell'avviso di accertamento e della successiva cartella di pagamento. La Corte, tuttavia, non ha esaminato la questione sostanziale perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio processuale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58
Il Comune ne aveva dedotto la violazione in relazione alla possibilità di produrre in appello l'avviso di rettifica e di sollevare l'eccezione relativa alla tempestività dell'accertamento. Anche tali questioni non sono state valutate nel merito.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le disposizioni individuano, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per omessa o insufficiente motivazione. I motivi non sono stati esaminati, essendo il ricorso inammissibile per mancata prova della notificazione.
Art. 140 c.p.c.
La norma è richiamata con riferimento alla prova della notificazione effettuata secondo le formalità previste per l'irreperibilità o l'assenza del destinatario. Anche in tale ipotesi deve essere prodotto l'avviso di ricevimento pertinente.
Principio giurisprudenziale espresso da Cass. n. 25285 del 28 novembre 2014 e Cass. n. 19387 dell'8 novembre 2012
Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso.
La prova della notificazione del ricorso per cassazione deve risultare dall'avviso di ricevimento con valore documentale postale. Il semplice esito del tracciamento online non è sufficiente e la produzione tardiva non può essere garantita mediante un rinvio dell'udienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deve dimostrare documentalmente l'avvenuta notificazione del ricorso alla controparte; la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle questioni sostanziali.
- Il tracciamento online della raccomandata non sostituisce l'avviso di ricevimento o altra documentazione postale avente valore probatorio della regolare notificazione.
- Gli adempimenti processuali essenziali devono essere verificati e documentati tempestivamente: non è normalmente possibile ottenere un rinvio per sanare successivamente la mancanza della prova della notifica.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare, il giudice non esamina i motivi relativi al merito della controversia, anche se potenzialmente fondati.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare e depositare l'originale o la copia conforme dell'avviso di ricevimento, verificando che identifichi chiaramente la spedizione e la consegna dell'atto notificato.
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