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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20994/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, emesso sulla base di PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio contestava alla società maggiori ricavi non dichiarati, costi indeducibili, indebita detrazione IVA e sopravvalutazione delle rimanenze finali. L'Amministrazione assumeva inoltre che un finanziamento soci infruttifero fosse stato effettuato con ricavi non contabilizzati e che una pluralità di cessioni frazionate di beni integrasse, in realtà, una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione. In cassazione la società ricorrente deduceva sette motivi; il primo lamentava la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla notifica dell'appello e sulla prova della stessa, assumendo che l'appello dell'Ufficio non fosse stato validamente notificato o che comunque mancasse prova della notifica e dunque del contraddittorio. Gli altri motivi censuravano, per violazione di legge e vizi motivazionali, il merito della decisione d'appello, ma restavano subordinati al primo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sulla mancata prova della notifica dell'appello. Ha affermato che nel fascicolo non risultava depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'appello era stato spedito, né era stata dimostrata la sua produzione nel giudizio di merito. Poiché nel processo tributario la ricevuta di ritorno è il documento necessario a provare il perfezionamento della notifica a mezzo posta, la mancanza di tale prova rendeva inammissibile l'appello. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, perché il processo non avrebbe potuto proseguire in grado di appello. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    La notifica dell'appello nel processo tributario può essere eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, ma il relativo perfezionamento verso il destinatario deve risultare provato secondo le regole proprie della notificazione postale.

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notifica e deposito dell'atto di appello.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    Il deposito dell'atto notificato e della relativa prova della spedizione/ricezione è richiesto a pena di inammissibilità; la norma serve a consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L'appello tributario deve rispettare le forme e i termini di proposizione; se la notifica non è validamente provata, il gravame è inammissibile.

  • art. 8 L. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notifica dell'appello eseguita a mezzo posta.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta lesione del contraddittorio per mancata valida instaurazione del rapporto processuale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata formulata come nullità della sentenza per vizio processuale relativo alla notificazione dell'appello.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla Corte insieme all'art. 382 c.p.c. per disporre la cassazione senza rinvio quando il giudizio d'appello non avrebbe potuto essere proseguito.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Consente l'annullamento senza rinvio quando risulta che il processo non avrebbe potuto proseguire nel grado di appello.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per evidenziare il rilievo del termine di decadenza dall'impugnazione ai fini del controllo sul passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l'appello è notificato direttamente a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notifica verso il destinatario richiede il deposito dell'avviso di ricevimento; in mancanza, l'appello è inammissibile.
  • La mancata prova della notificazione dell'appello integra un vizio processuale che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se la Corte di cassazione accerta che l'appello era inammissibile per difetto di prova della notifica, la sentenza di secondo grado va cassata senza rinvio, poiché il giudizio di appello non avrebbe potuto essere proseguito.
  • Nel giudizio di legittimità, in presenza di errore processuale denunciato come nullità del procedimento, la Corte può accedere direttamente agli atti e verificare la sussistenza del vizio notificatorio.
  • La produzione tardiva dell'avviso di ricevimento nel giudizio di cassazione non sana l'inammissibilità dell'appello già consumatasi per il mancato deposito nel termine processuale previsto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

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