Cassazione Penale, Sentenza n. 2918/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari per gravi indizi di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C). Contestazioni principali: 1) la decisione avrebbe ritenuto distrattivi blocchi di lavori non ancora assegnati alla societa e quindi mai entrati nel patrimonio; 2) mancata valutazione della reale incidenza causale del contributo materiale attribuito al ricorrente, privo di potere decisionale; 3) contestazione dell'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa e della qualificazione del ricorrente come intraneo; 4) carenze nella motivazione sul riciclaggio in relazione alla mancata indicazione di come fosse stata dissimulata la provenienza illecita delle somme; 5) insufficiente giustificazione del pericolo di recidiva cautelare, basata su elementi congetturali.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Ha chiarito che per configurare la bancarotta distrattiva occorre una effettiva disponibilità nel patrimonio dell'impresa fallita e una diminuzione reale dell'attivo: mere aspettative future di assegnazione di lavori non sono beni distratti. Tuttavia la Corte ha riconosciuto che una pluralita di atti, pur non autonomamente distrattivi, può integrare bancarotta impropria se costituisce un disegno coordinato idoneo a cagionare il dissesto. Ha censurato l'ordinanza per commistione non chiarita fra due procedure fallimentari e per l'erronea attribuzione di distrazione a poste non patrimoniali. Di conseguenza l'ordinanza impugnata e' stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Catania per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare
Disciplina delle fattispecie di bancarotta, utilizzata per distinguere tra bancarotta distrattiva e bancarotta impropria da operazioni dolose. La Corte sottolinea che la fattispecie n.2 puo' ricondursi a una pluralita di atti funzionalmente concatenati idonei a causare il fallimento.
art. 216 legge fallimentare
Norma che sanziona la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione/occultamento. Interpretazione: per integrare il reato occorre la precedente disponibilita effettiva dei beni nel patrimonio dell'imprenditore fallito e la diminuzione effettiva dell'attivo.
art. 273 cod. proc. pen.
Criterio sulla gravita indiziaria per l'adozione di misure cautelari. La Corte verifica che i gravi indizi debbano fondarsi su una ricostruzione logica che distingua beni effettivamente patrimoniali da meri ribaltamenti di assegnazioni future.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; richiamato in relazione alla valutazione del contributo del ricorrente e della sua responsabilita rispetto ad altri soggetti partecipi.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per agevolazione o partecipazione a organizzazione mafiosa. La Corte affronta la valutazione della attendibilita e della pregnanza probatoria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia a supporto di tale aggravante.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio. La Corte richiede motivazione circa il modo in cui sarebbe avvenuta la dissimulazione della provenienza illecita delle somme e l'eventuale ostacolo all'identificazione della provenienza.
art. 274 cod. proc. pen.
Regole sulla misura cautelare e sul pericolo di reiterazione. La Corte osserva che il pericolo di recidiva cautelare deve essere attuale e concreto e non basato su elementi congetturali.
art. 2740 cod. civ.
Principio della destinazione del patrimonio a garanzia dei creditori. Utilizzato per definire l'interesse giuridico protetto dalla fattispecie di bancarotta patrimoniale.
art. 2598 n.3 cod. civ.
Norma sulla concorrenza sleale: acquisizione di vantaggio competitivo indebito a danno di altra impresa puo' configurare illecito civile quando si tratti di sviamento della clientela; richiamata per distinguere profili civili dai penali.
art. 2634 cod. civ.
Riferimento alla responsabilita per il compimento di atti in conflitto d'interesse o in violazione dei doveri aziendali, come possibile qualificazione penale/ civile di attivita che ledano la societa.
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta distrattiva e' necessario che il bene sottratto fosse previamente e concretamente parte del patrimonio dell'impresa fallita; mere aspettative future di assegnazione di lavori non sono sufficiente oggetto di distrazione
- Una serie coordinata di atti individualmente leciti ma funzionalmente concatenati e diretti a svuotare progressivamente l'azienda puo' integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose
- Quando sono in gioco piu procedure fallimentari occorre precisare a quale procedura si riferisce ciascuna condotta per evitare commistione e motivazione illogica
- La qualificazione del reato di riciclaggio richiede chiara indicazione di come sia stata realizzata la dissimulazione della provenienza illecita; la semplice ricezione di somme senza titolo giustificativo puo' integrare altre fattispecie se non provato il requisito tipico del riciclaggio
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono fondare aggravanti come quella mafiosa se risultano immediate, coerenti, corroborate e non smentite da elementi concreti; la Corte valuta attendibilita e congruenza del quadro probatorio complessivo
- L'adozione di misure cautelari basata sul pericolo di recidiva necessita di elementi attuali e concreti, non di mere congetture o ipotesi non supportate da riscontri
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