Sentenza n. 2545/2026 - Roma, Sezione 2Q
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Ministero della Cultura, sull'istanza del 05.08.2025, avente ad oggetto: “Verifica ispettiva avviata dall'ex Segretario generale con nota di incarico prot. -OMISSIS- del 06.06.2023. Relazione dei dirigenti ispettori-SG-Servizio VII prot. -OMISSIS- del 13.09.2023 inviata a seguito di richiesta di accesso con nota prot.-OMISSIS-del 09.01.2024. Ulteriori seguiti. Obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 9 e 31 del D. Lgs. 33/2013. Richiesta di adozione dei provvedimenti correttivi e disciplinari a carico del Direttore generale Musei per i seguiti giurisdizionali in caso di perdurante inadempimento”; e condanna dello stesso Dicastero ad avviare e concludere l'obbligatorio procedimento disciplinare con un provvedimento espresso, nonché ulteriore condanna trattandosi di attività vincolata, ad esercitare l'invocato dovere disciplinare ovvero a risarcire i danni in caso di inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero della cultura sulle istanze volte all'avvio e alla conclusione di un procedimento disciplinare nei confronti del Direttore generale Musei, nonché domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dalle condotte ritorsive e dall'inerzia amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già dirigente presso la Direzione Generale Musei, ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero della cultura sull'istanza del 5 agosto 2025, preceduta da altra istanza dell'8 febbraio 2024, con cui chiedeva l'adozione di provvedimenti correttivi e disciplinari nei confronti del Direttore generale Musei, sulla base delle risultanze di una verifica ispettiva interna e di comunicazioni dell'ANAC. Ha dedotto la violazione degli artt. 54 e 97 Cost., degli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001, dell'art. 2 della l. 241/1990, della l. 190/2012, del d.P.R. 62/2013, del relativo codice disciplinare ministeriale e dei principi di buon andamento, integrità, trasparenza, correttezza e imparzialità. Ha sostenuto che l'Amministrazione fosse obbligata ad avviare e concludere il procedimento disciplinare, trattandosi di attività vincolata conseguente agli illeciti accertati. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia e sviamento, chiedendo anche il risarcimento del danno patrimoniale, morale e professionale, sia per le condotte ritorsive asseritamente subite sia per il silenzio e il ritardo dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito tardivamente rispetto al termine processuale dimezzato; il controinteressato non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili sia l'azione avverso il silenzio sia la domanda risarcitoria. Quanto all'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., il Collegio ha rilevato il difetto di legittimazione e di interesse ad agire: l'azione contro il silenzio presuppone la titolarità di una situazione soggettiva qualificata e l'aspirazione a un bene della vita concreto, specifico e attuale, non potendo trasformarsi in uno strumento di giurisdizione oggettiva volto a imporre il generale rispetto della legalità amministrativa. Il ricorrente chiedeva invece l'attivazione di un procedimento disciplinare nell'interesse dell'integrità, dell'immagine e del buon andamento dell'Amministrazione e della collettività, senza indicare quale vantaggio personale, diretto e concreto avrebbe conseguito dall'eventuale sanzione del superiore. Le vicende relative alla revoca dell'incarico dirigenziale, alle valutazioni della performance e alle altre condotte asseritamente ritorsive attengono inoltre al rapporto di lavoro privatizzato e ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001. Il giudice amministrativo non può quindi accertare in questa sede la natura discriminatoria o ritorsiva dei comportamenti del dirigente superiore. Anche la domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile: per i danni derivanti dalle vicende lavorative sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; quanto al danno da silenzio o ritardo, manca una lesione di una situazione giuridica soggettiva del ricorrente causalmente riconducibile al mancato esercizio del potere pubblico. La memoria e la documentazione del Ministero sono state stralciate perché depositate tardivamente, ma ciò non ha inciso sull'esito, fondato sui rilievi preliminari di rito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori se dovuti, in favore del Ministero; nulla è stato disposto per il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridicamente rilevante di provvedere e la titolarità, in capo al ricorrente, di una situazione soggettiva qualificata e di un interesse concreto, specifico e attuale al conseguimento di un bene della vita; non può essere utilizzata per instaurare una giurisdizione oggettiva sulla legalità dell'azione amministrativa.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (...), incluse le controversie concernenti (...) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale.
Le controversie relative al rapporto di lavoro pubblico privatizzato, comprese la revoca degli incarichi dirigenziali, le valutazioni della performance e le condotte ritorsive o discriminatorie asseritamente tenute dal superiore, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per danno da silenzio o ritardo richiede la lesione di una situazione giuridica soggettiva del ricorrente causata dal mancato esercizio del potere pubblico; non è configurabile quando l'inerzia incide soltanto sull'interesse generale all'integrità o all'immagine dell'Amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo generale di conclusione del procedimento non attribuisce, di per sé, a qualsiasi soggetto un titolo per pretendere l'avvio di un procedimento disciplinare nell'interesse generale, in assenza di una posizione soggettiva qualificata e di un vantaggio personale concreto e attuale.
artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito camerale i termini per il deposito di memorie e documenti sono dimezzati; gli atti depositati oltre il termine devono essere stralciati.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione è ammissibile soltanto quando il ricorrente sia titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata e dimostri un interesse concreto, specifico e attuale al conseguimento di un bene della vita attraverso l'esercizio del potere; essa non può essere utilizzata per tutelare in via oggettiva il generale interesse alla legalità, all'integrità o all'immagine dell'Amministrazione.
- La mera qualità di dipendente o di soggetto coinvolto in una verifica ispettiva non attribuisce, di per sé, legittimazione e interesse a ottenere giudizialmente l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un superiore, se il ricorrente non dimostra quale vantaggio personale, diretto e concreto deriverebbe dall'eventuale sanzione.
- Le controversie riguardanti la revoca di incarichi dirigenziali, le valutazioni della performance e le condotte discriminatorie, ritorsive o persecutorie asseritamente tenute nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano prospettate come violazioni dei doveri di imparzialità, correttezza e buon andamento.
- Il risarcimento del danno da silenzio o ritardo presuppone la lesione di una situazione giuridica soggettiva del richiedente causalmente riconducibile all'inerzia amministrativa; non è risarcibile, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., il pregiudizio riferito esclusivamente all'immagine o all'integrità dell'Amministrazione o della collettività.
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