Sentenza del 07/11/2019 n. 8334 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 273/2019 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione - Irreperibilità relativa del destinatario - Necessità che siano effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento, sostenendo che tale vizio rendesse illegittima l'iscrizione a ruolo e l'intimazione di pagamento. In particolare, la questione riguardava la notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario e la necessità di applicare l'art. 140 c.p.c., compreso l'invio e il perfezionamento della raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto presso la casa comunale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha ritenuto ammissibile la produzione in appello delle relate di notificazione e ha accertato che, per le cartelle, erano stati prodotti anche gli avvisi relativi alle successive raccomandate, con perfezionamento della procedura di compiuta giacenza. Di conseguenza, le notifiche sono state ritenute rituali e il ricorso originario del contribuente è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. Le spese di giudizio sono state compensate, anche perché la documentazione era stata prodotta soltanto in appello e vi erano state oscillazioni giurisprudenziali sulla difesa dell'Agenzia.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
La notifica in caso di irreperibilità relativa richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, incluso l'invio della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale.
La sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente: la notifica si perfeziona soltanto quando risultano completati tutti gli adempimenti prescritti, compreso il perfezionamento della raccomandata secondo le regole applicabili.
Art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973
La disposizione concorre, insieme all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, a rendere applicabile l'art. 140 c.p.c. alla notificazione delle cartelle di pagamento nei casi di irreperibilità relativa.
Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
La norma integra il regime delle notificazioni degli atti tributari e, nel caso esaminato, conduce all'applicazione della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
In caso di contrasto tra le norme processuali civili e quelle speciali del processo tributario, prevalgono queste ultime.
Art. 345, comma 3, c.p.c.
La preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello non opera nel processo tributario secondo il principio di specialità richiamato dalla sentenza; pertanto, le relate di notifica possono essere prodotte anche per la prima volta in appello.
Art. 4-novies D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019
Il comma 8 dell'articolo 1 del D.L. n. 193/2016 si interpreta nel senso che l'articolo 43, quarto comma, del R.D. n. 1611/1933 si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione scelga di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi riservati su base convenzionale.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di un avvocato del libero foro nei casi consentiti, senza che ciò determini automaticamente un difetto di rappresentanza o di difesa tecnica.
Massime di principio
- Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso il proprio domicilio, la notifica della cartella deve seguire la procedura dell'art. 140 c.p.c.; non basta depositare l'atto presso la casa comunale o spedire la raccomandata informativa.
- Chi contesta la notifica deve verificare concretamente tutte le fasi della procedura: tentativo di consegna, deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa, compreso il relativo perfezionamento per ricezione o compiuta giacenza.
- Nel processo tributario l'ente della riscossione può produrre in appello le relate e gli altri documenti comprovanti la notifica, anche se non li aveva depositati in primo grado.
- Se la notifica viene ritenuta regolare, il termine per impugnare decorre dalla data di perfezionamento della notifica; un ricorso presentato oltre tale termine può essere dichiarato inammissibile.
- La mancata costituzione dell'ente in primo grado non impedisce necessariamente di dimostrare la regolarità della notifica in appello, se la documentazione viene validamente prodotta e valutata dal giudice.
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