Sentenza n. 108/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’accertamento e declaratoria della circostanza che il provvedimento amministrativo di rilascio dell’immobile sito in Taranto, Viale -OMISSIS-, Lotto -OMISSIS- sc. E, piano 1, del 10.3.2018, emesso dal Direttore Generale di Arca Jonica, non costituisce titolo esecutivo, in quanto inesistente o nullo o inefficace; per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Taranto prot. -OMISSIS- del 10.12.2025 recante il rigetto dell’istanza di regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio ERP ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. R. Puglia n. 10/2014, per mancanza del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 20 della L Regione Puglia n. 10/2014 ovvero per mancanza dell’occupazione dell’alloggio da almeno tre anni antecedenti l’entrata in vigore della legge regionale n. 10/2014 e del rigetto delle altre motivazioni di cui alle osservazioni istruttorie richieste dal Comune di Taranto; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, ivi compresa la diffida a rilasciare l’immobile e l’annunciata esecuzione dello sgombero per il 12.12.2025 col seguito, da parte dell’Ufficiale giudiziario presso la Corte d’Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di regolarizzazione dell'occupazione di un alloggio ERP, nonché provvedimento di rilascio, preavviso di rilascio, diffida e annunciata esecuzione dello sgombero
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, da un lato, l'accertamento dell'inesistenza, nullità o inefficacia del provvedimento di rilascio dell'alloggio ERP adottato dall'Arca Jonica il 10 marzo 2018 e, dall'altro, l'annullamento del diniego del Comune di Taranto del 10 dicembre 2025, con il quale era stata respinta l'istanza di regolarizzazione dell'occupazione presentata ai sensi della legge regionale Puglia n. 10/2014, nonché degli atti connessi, inclusa la diffida e l'annunciato sgombero. Sono stati dedotti eccesso di potere, vizi del procedimento e dell'istruttoria, travisamento e falsità dei presupposti, carenza assoluta di potere e nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, violazione dell'art. 474 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 378 l. 2248/1865, allegato F, dell'art. 823 c.c., della l.r. Puglia n. 22/2014, dell'art. 18 d.P.R. n. 1035/1972 e dell'art. 13, comma 5, l.r. Puglia n. 10/2014. In particolare, la ricorrente ha contestato il requisito previsto dall'art. 20, comma 3, lett. a), l.r. Puglia n. 10/2014, sostenendo l'illegittimità costituzionale della previsione che richiede l'occupazione dell'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa al provvedimento di rilascio del 10 marzo 2018 e al preavviso di rilascio del 23 maggio 2025. In materia di alloggi ERP, il riparto di giurisdizione dipende dalla fase del rapporto: le controversie anteriori all'assegnazione, concernenti l'esercizio di poteri pubblici, spettano al giudice amministrativo; quelle successive all'assegnazione o relative al rilascio dell'alloggio occupato senza titolo, nelle quali si controverte sul diritto di procedere esecutivamente, spettano al giudice ordinario. La controversia relativa al diniego di regolarizzazione è invece rimasta nella giurisdizione amministrativa, trattandosi di atto relativo alla fase iniziale del procedimento amministrativo di regolarizzazione. Tale domanda è stata rigettata nel merito, poiché la ricorrente non ha formulato una specifica censura di illegittimità del diniego né ha contestato adeguatamente il mancato possesso del requisito dell'occupazione dell'alloggio da almeno tre anni anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale. È stata respinta anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 3, lett. a), l.r. Puglia n. 10/2014: i precedenti della Corte costituzionale invocati riguardavano requisiti che limitavano l'accesso ordinario all'edilizia residenziale pubblica, mentre la norma in esame disciplina una regolarizzazione eccezionale e derogatoria, destinata a sanare ex post un'occupazione abusiva e sine titulo. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato privo di giurisdizione e in parte rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna delle due resistenti, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini perentori e con gli effetti previsti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento dell'avviso alle parti circa la possibile definizione immediata della causa.
art. 21-septies l. 241/1990
La censura di nullità per carenza assoluta di potere è stata dedotta dalla ricorrente, ma non esaminata nel merito dal TAR relativamente agli atti devoluti alla giurisdizione ordinaria.
art. 20, comma 3, lett. a), l.r. Puglia n. 10/2014
occupare l’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge
Il requisito temporale è stato ritenuto applicabile alla regolarizzazione eccezionale di un'occupazione abusiva e non assimilabile ai requisiti che condizionano l'accesso ordinario all'ERP.
art. 3, comma 3, l.r. Puglia n. 10/2014
Costituisce la base normativa dell'istanza di regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio ERP.
art. 474 c.p.c.
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla natura esecutiva del provvedimento di rilascio, questione ritenuta appartenente alla giurisdizione ordinaria.
artt. 2, 3 e 97 Cost.
Sono stati richiamati a sostegno della questione di legittimità costituzionale del requisito temporale previsto dalla legge regionale, ritenuta non fondata dal TAR.
Massime di principio
- Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie relative alla fase antecedente all'assegnazione e, in particolare, al diniego di un'istanza di regolarizzazione riconducibile all'esercizio di poteri pubblici.
- Le controversie relative al rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo, anche quando siano contestati la diffida o l'ordine di sgombero, appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché riguardano il diritto dell'amministrazione di agire esecutivamente e non l'esercizio di una discrezionalità amministrativa; il giudice ordinario può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi rilevanti.
- Il requisito temporale richiesto dalla legge regionale per la regolarizzazione eccezionale di un'occupazione abusiva non è automaticamente assimilabile ai requisiti previsti per l'accesso ordinario all'edilizia residenziale pubblica; pertanto, la giurisprudenza costituzionale relativa a questi ultimi non è estensibile senza una specifica verifica alla disciplina della sanatoria.
- La contestazione della legittimità di un diniego amministrativo deve contenere una censura specifica riferita ai presupposti dell'atto; la mera prospettazione dell'illegittimità costituzionale della norma applicata non sostituisce l'onere di contestare in modo puntuale la carenza del requisito richiesto.
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