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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3411/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento resa il 23/06/2023 dal Tribunale di Udine (art. 444 c.p.p.) con cui a Lepore è stata applicata la pena concordata di 3 mesi di arresto e €750 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, con sospensione della patente per la durata massima di 2 anni (sanzione amministrativa accessoria). Il ricorrente deduce la mancata motivazione circa la scelta della durata massima della sospensione (violazione dei principi di motivazione della Corte), prospetta nullità per violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, c.p.p., e censura l'omessa applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. nella commisurazione della sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (mancata motivazione sulla durata della sospensione della patente) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha richiamato che la durata della sospensione va commisurata secondo i parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada (non secondo l'art. 133 c.p.) e che il giudice deve motivare se la misura supera in maniera apprezzabile il minimo/valore medio; poiché non è stata fornita alcuna giustificazione per aver fissato la durata al massimo edittale, la decisione è stata annullata con rinvio al Tribunale di Udine in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena pronunziata ai sensi di tale articolo produce gli effetti della condanna e non esime dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il fatto accertato.

  • art. 186, comma 7, codice della strada

    art. 186, comma 7, cod. strada

    Delitto di guida in stato di ebbrezza con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a due anni, la quale deve essere obbligatoriamente applicata con la condanna.

  • art. 218, comma 2, codice della strada

    art. 218, comma 2, cod. strada

    Fissa i criteri e i parametri specifici per la determinazione della durata della sospensione della patente: è sulla base di questi parametri (gravità del fatto, recidiva, circostanze concrete, ecc.) che il giudice deve modulare la durata, non secondo i criteri generali di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma generale sulla commisurazione della pena principale; la Corte ha precisato che i criteri di cui all'art. 133 c.p. non sono quelli determinanti per la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, per la quale rilevano i parametri speciali dell'art. 218 c.d.s.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto a profili di nullità legati alla motivazione; la Corte ha incluso tali doglianze nel più ampio vizio di carenza motivazionale della decisione sulla durata della sanzione accessoria.

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 546, comma 3, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione a forme di nullità della pronuncia di patteggiamento; anche tale censura è stata considerata assorbita dalla doglianza principale sulla mancanza di motivazione circa la durata della sospensione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 21369 del 26/09/2019 (proc. Melzani)

    Sez. U, Sent. n. 21369/2019

    Conferma l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013 (Cargnello)

    Affermato il principio che con la sentenza di patteggiamento devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie conseguenti di diritto, anche se non oggetto dell'accordo tra le parti.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020 (Di Marco)

    Ribadito che la determinazione della durata della sospensione della patente segue i parametri dell'art. 218 c.d.s. e non quelli dell'art. 133 c.p.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014 (Armanetti)

    Principio secondo cui il giudice non è tenuto a motivare la durata della sospensione se essa non supera la media edittale e non sussistano specifici elementi di meritevolezza; al contrario, se la misura supera in modo apprezzabile il valore medio, è necessario motivare la scelta.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento non esonera il giudice dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il fatto dichiarato; tali sanzioni devono essere sempre valutate e applicate.
  • La durata della sospensione della patente per reati stradali va determinata secondo i criteri speciali dell'art. 218, comma 2, cod. strada (gravità del fatto, recidiva, pericolo creato, condotta dell'imputato, ecc.), e non in base ai criteri generali dell'art. 133 c.p.
  • Se il giudice fissa la durata della sanzione amministrativa accessoria in misura apprezzabilmente superiore al minimo o al valore medio, è necessario fornire una motivazione specifica che giustifichi tale scelta; l'assenza di tale motivazione è causa di annullamento con rinvio in Cassazione.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per contestare l'omessa o errata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie; quindi le parti possono impugnare profili relativi alle misure accessorie anche dopo il patteggiamento.
  • In caso di motivazione carente sulla misura della sanzione accessoria, la Corte di Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alla durata e rinviare il giudizio al giudice di merito per un nuovo esame, con possibile diversa composizione del collegio.
  • La conversione della pena principale (es. arresto in lavoro di pubblica utilità) non incide sull'obbligo di applicare e motivare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

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