Cassazione Penale, Sentenza n. 13375/2026 del 13/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione per violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 58 l. n. 689/1981; il ricorrente era stato condannato in appello e in primo grado per i reati ascritti ai capi 1) e 2) (concorso, artt. 110 e 640 c.p.). In corso di procedimento il difensore ha depositato memoria attestante la revoca della costituzione di parte civile da parte di Dell'Oro Sebastiano per intervenuto risarcimento e remissione della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il reato relativo al capo 2) per remissione della querela (remissione del 12/03/2026, accettata dal procuratore speciale), con revoca delle statuizioni civili in favore di Dell'Oro Sebastiano. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto perché il motivo era mera reiterazione dell'appello e non affrontava la motivazione della Corte d'appello. La pena è stata rideterminata per il reato residuo (truffa in danno di Castellano Marc) in 1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 300,00 di multa. Condanna alle spese processuali. Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo estinto.
Norme richiamate
artt. 110, 640 cod. pen.
La Corte ha confermato la configurazione del reato di truffa in concorso quale base della condanna originaria; tali articoli sono stati applicati per qualificare i fatti contestati ai capi 1) e 2).
art. 58 l. n. 689/1981
Il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché reiterativo dell'appello e privo di confronto con la motivazione della Corte d'appello, quindi la questione non è stata accolta.
remissione della querela
La remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dal procuratore speciale, ha determinato l'estinzione del reato relativo al capo 2) e la conseguente revoca delle statuizioni civili a favore della persona offesa.
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa, se accettata, estingue il reato perseguibile a querela e comporta la revoca delle statuizioni civili disposte in suo favore.
- In Cassazione i motivi che si limitano a reiterare le censure già svolte in sede di appello, senza confrontarsi con l'ampia motivazione della Corte d'appello, sono inammissibili.
- Se una o più imputazioni si estinguono durante il processo, la Corte può annullare la parte di sentenza relativa a quei capi senza rinvio e rideterminare la pena per il reato residuo tenendo conto delle valutazioni già espresse.
- Le istanze di substituzione della pena detentiva ex art. 58 l. n. 689/1981 richiedono una motivazione specifica e un'autonoma trattazione; non è sufficiente una generica doglianza sull'eccessività della sanzione.
Testo integrale
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