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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13375/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione per violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 58 l. n. 689/1981; il ricorrente era stato condannato in appello e in primo grado per i reati ascritti ai capi 1) e 2) (concorso, artt. 110 e 640 c.p.). In corso di procedimento il difensore ha depositato memoria attestante la revoca della costituzione di parte civile da parte di Dell'Oro Sebastiano per intervenuto risarcimento e remissione della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il reato relativo al capo 2) per remissione della querela (remissione del 12/03/2026, accettata dal procuratore speciale), con revoca delle statuizioni civili in favore di Dell'Oro Sebastiano. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto perché il motivo era mera reiterazione dell'appello e non affrontava la motivazione della Corte d'appello. La pena è stata rideterminata per il reato residuo (truffa in danno di Castellano Marc) in 1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 300,00 di multa. Condanna alle spese processuali. Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo estinto.

Norme richiamate

  • artt. 110, 640 cod. pen.

    La Corte ha confermato la configurazione del reato di truffa in concorso quale base della condanna originaria; tali articoli sono stati applicati per qualificare i fatti contestati ai capi 1) e 2).

  • art. 58 l. n. 689/1981

    Il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché reiterativo dell'appello e privo di confronto con la motivazione della Corte d'appello, quindi la questione non è stata accolta.

  • remissione della querela

    La remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dal procuratore speciale, ha determinato l'estinzione del reato relativo al capo 2) e la conseguente revoca delle statuizioni civili a favore della persona offesa.

Massime di principio

  • La remissione della querela da parte della persona offesa, se accettata, estingue il reato perseguibile a querela e comporta la revoca delle statuizioni civili disposte in suo favore.
  • In Cassazione i motivi che si limitano a reiterare le censure già svolte in sede di appello, senza confrontarsi con l'ampia motivazione della Corte d'appello, sono inammissibili.
  • Se una o più imputazioni si estinguono durante il processo, la Corte può annullare la parte di sentenza relativa a quei capi senza rinvio e rideterminare la pena per il reato residuo tenendo conto delle valutazioni già espresse.
  • Le istanze di substituzione della pena detentiva ex art. 58 l. n. 689/1981 richiedono una motivazione specifica e un'autonoma trattazione; non è sufficiente una generica doglianza sull'eccessività della sanzione.

Testo integrale

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