Cassazione Penale, Sentenza n. 30209/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art.416-bis c.p.), deducendo violazione dell'art.273 c.p.p. e vizio di motivazione. Contesta l'interpretazione delle intercettazioni (sostiene che la persona indicata come "Sonia" non sia lei), la mancata prova di una partecipazione stabile al sodalizio, l'erronea lettura di singole conversazioni (riferimenti a pezzi d'auto, a una sala gioco, a rapporti di lavoro con il titolare della pizzeria) e l'estrapolazione strumentale di brani conversazionali; afferma inoltre che non risultano riunioni associative a cui abbia partecipato né atti volti a rafforzare l'associazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama i limiti del sindacato di Cassazione sulle valutazioni di fatto e sulle interpretazioni delle intercettazioni, che possono essere riesaminate in sede di legittimità solo se emerge un travisamento della prova o una manifesta illogicità. Ritiene che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata, coerente e priva di errori logici: l'insieme delle intercettazioni e delle frequentazioni (es. contatti abituali tra Guarino e la ricorrente, riferimenti a "Sonia" e pagamenti alla compagna di Attanasio) giustificano la gravità indiziaria. Perciò conferma la decisione impugnata e condanna la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.416-bis cod. pen.
art.416-bis, comma 1, cod. pen.
Norma sostanziale invocata per l'accusa di associazione di tipo mafioso; la decisione si fonda sull'esistenza di indizi riconducibili a tale fattispecie
art.273 cod. proc. pen.
art.273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dalla difesa per censurare la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte osserva i limiti di sindacabilità della motivazione in sede di legittimità
art.616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e per l'ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere in sede di legittimità la valutazione degli elementi di fatto e lo spessore degli indizi operata dal giudice del merito, salvo il caso di travisamento della prova o di manifesta illogicità della motivazione
- L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; un'apprezzabile lettura alternativa della difesa è insufficiente se non dimostra concretamente l'errore manifesto nel testo del provvedimento
- Per identificare persone citate in modo non esplicito (es. soprannomi) il giudice può fare affidamento su elementi contestuali (frequenza dei contatti, assenza di altre persone con quel nome, coerenza delle conversazioni)
- Argomentazioni 'parcellizzanti' che offrono letture alternative frase per frase, senza ricostruzione d'insieme e senza prova documentale di supporto, difficilmente disarticolano la motivazione del giudice del riesame
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario evidenziare profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova, non semplici dubbi interpretativi
- In presenza di indizi convergenti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, frequenti contatti), anche ruoli di collegamento o attività di rappresentanza possono essere ritenuti indizi di partecipazione all'associazione
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