Cassazione Penale, Ordinanza n. 05439/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, da eseguirsi in Germania, dove egli risiede. Secondo la decisione impugnata, il rigetto era dipeso dal perdurante disinteresse dell'interessato, che non si era presentato presso l'UEPE competente per consentire l'istruttoria necessaria, nonostante due rinvii dell'udienza disposti proprio per tale ragione. La Corte rileva che le ordinanze di rinvio erano state ritualmente notificate presso il domicilio eletto e quindi legalmente conosciute dal condannato. Le doglianze del ricorrente sono state ritenute generiche e non confrontate con la ratio dell'ordinanza impugnata, oltre a risolversi nella richiesta di una diversa lettura degli elementi processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle censure. Ha quindi confermato il rigetto delle richieste di affidamento in prova e detenzione domiciliare deciso dal tribunale di sorveglianza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 94 ord. pen.
Richiamato implicitamente nel contesto delle misure alternative alla detenzione richieste dal condannato; la Corte non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a valutare la legittimità del rigetto per mancata collaborazione istruttoria.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi escludenti la colpa.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, la richiesta di misure alternative richiede la collaborazione del condannato con l'attività istruttoria dell'UEPE; il persistente mancato comparire, specie dopo rinvii finalizzati a consentire tale attività, legittima il rigetto della domanda.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure siano generiche, non si confrontino con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si traducano in una mera richiesta di rivalutazione del merito o degli elementi di fatto.
- La rituale notificazione degli atti al domicilio eletto è idonea a fondare la legale conoscenza degli stessi da parte dell'interessato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →