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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4636/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 10/01/2023 che disponeva la custodia cautelare in carcere per partecipazione all'associazione di 'ndrangheta (art. 416-bis c.p., capo A) e per plurimi episodi di estorsione (capi D, E, F, G, K, M, N). Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per presunta retrodatazione/inefficacia dell'ordinanza cautelare in quanto i fatti sarebbero già noti e sovrapponibili a quelli del procedimento Rinascita-Scott; omissione di motivazione su questo punto; (ii) violazioni e carenze probatorie e motivazionali in relazione alla qualificazione del ruolo di vertice nell'associazione (capo A) e alla sussistenza delle estorsioni contestate, con specifica censura sui capi G e M (mancanza di dimostrazione del compimento concreto dell'estorsione e apoditticità della motivazione). Sono stati anche aggiunti nuovi motivi relativi alla sovrapponibilità delle contestazioni associative fra i due procedimenti.

La decisione

La Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi A (associazione di tipo mafioso), G e M (due specifiche estorsioni) e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.) affinché venga esaminata più approfonditamente la questione della retrodatazione e la completezza della motivazione in relazione alle risultanze documentali antecedenti. Per il resto (in particolare i capi F e N, e le posizioni relative ai capi D e K non contestate specificamente in cassazione) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto congrua e circostanziata la motivazione del Tribunale circa il coinvolgimento del ricorrente in quelle estorsioni, evidenziando elementi indiziari non viziati da apoditticità. Dispositivo: annullamento limitato (capi A, G, M) con rinvio; rigetto sul resto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Regolazione del reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha valutato la contestazione relativamente al ruolo attribuito al ricorrente e ha ritenuto necessario un nuovo esame motivazionale rispetto alla sovrapponibilità con pregresse imputazioni e alla completezza degli elementi indiziari

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla inefficacia dell'ordinanza cautelare per retrodatazione/connessione con precedenti provvedimenti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia risposto in modo pienamente specifico ad alcune allegazioni difensive sulla desumibilità degli elementi indiziari da informative/annotazioni precedenti, imponendo il rinvio per un nuovo esame

  • art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di non punibilità e le eccezioni difensive sollevate; evocata dalla difesa in relazione alla valutazione probatoria e alla motivazione, ma la Corte non ha rinvenuto violazioni tali da annullare le parti confermate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla riferibilità e valutazione delle prove dichiarative; invocata dalla difesa nella censura sulla motivazione e sulla utilizzazione delle annotazioni/informative, senza però determinare l'annullamento tranne nei punti rinviati

  • art. 629 cod. pen.

    Riguarda il reato di estorsione; la Corte ha differenziato tra estorsioni per le quali vi sono elementi indiziari concreti (confermate) e altre per le quali risultano lacune tali da richiedere nuovo esame (annullate e rinviate)

  • art. 115 cod. pen.

    art. 115, primo comma, cod. pen.

    Principio che l'accordo o il mero proposito non realizzato non integra di per sé il reato; la Corte ha ricordato che manifestazioni di intento o accordi non attuati non bastano a fondare la responsabilità penale senza ulteriori elementi

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma sui rinvii per nuovo giudizio dopo annullamento in cassazione; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di questa disposizione

Massime di principio

  • Quando la difesa eccepisce che elementi investigativi antecedenti dimostrano la sovrapponibilità o la retrodatazione di un provvedimento cautelare, il giudice della cautela deve rispondere in modo specifico e puntuale: il silenzio o la confutazione apparente può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • In sede di Cassazione non è compito della Corte riconsiderare nel merito confronti probatori complessi, ma può verificare la completezza e la specificità della motivazione del giudice di merito; carenze motivazionali rilevanti impongono l'annullamento limitato e il rinvio.
  • Per i reati di estorsione, l'esistenza di prove indiziarie concrete quali intercettazioni che documentino conteggi o spartizioni di proventi rafforza la misura cautelare; conversazioni che mostrino solo intenti o discussioni non attuate possono risultare insufficienti a fondare una misura cautelare senza altri riscontri.
  • L'identificazione puntuale della persona offesa e la presenza di elementi che collegano direttamente l'imputato alla consumazione dell'illecito (non solo al progetto) sono elementi importanti per la conferma della custodia cautelare.
  • La distinzione tra reato associativo e i reati fine (es. estorsioni aggravate) richiede valutazioni caso per caso: anche se i reati fine possono essere aggravati dall'agevolazione mafiosa, non è automatica la connessione qualificata con l'associazione; la prova della connessione deve emergere dalle specificità del caso concreto.

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