Cassazione Civile, Sentenza n. 26495/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva escluso la torre di sostegno dell'aerogeneratore dal computo della rendita catastale. L'Amministrazione sosteneva che la torre, per le caratteristiche di solidità, stabilità, volume e fondazioni, sia una costruzione che incide sulla rendita catastale; la contribuente invece sosteneva che la torre è componente impiantistica essenziale e funzionale al processo produttivo (generazione di energia) e quindi esclusa dalla stima ai sensi dell'art. 1, comma 21, legge n. 208/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la CTR. Ha ritenuto che, ai fini dell'esclusione dalla stima catastale prevista dall'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, non è decisiva la mera stabilità o l'infissione al suolo della torre, bensì la sua funzionalità al processo produttivo. Quando la torre assolve una funzione essenziale e attiva nell'impianto (contrasto alla forza del vento e abilitazione della generazione elettrica) essa va considerata componente impiantistica funzionale e quindi esclusa dal valore catastale. La Corte ha rimesso al giudice di merito l'accertamento di fatto (qui già compiuto dalla CTR) sulla funzionalità della torre. Spese compensate.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 244
Rilevato come riferimento normativo che aveva richiamato le istruzioni per la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali; utile nel quadro storico-normativo che precede la modifica del 2016.
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 21
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come una esclusione per ragione di funzione: sono esclusi dalla stima i macchinari/impianti 'funzionali' al processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano infissi stabilmente al suolo o presentino caratteristiche costruttive. Il criterio distintivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo, non la consistenza fisica.
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma di interpretazione autentica previgente)
Norma richiamata per il quadro storico: aveva incluso nella rendita catastale 'costruzioni stabili' connesse al suolo anche elementi mobili necessari all'attività industriale; superata in parte dalla successiva riforma del 2016.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2012 e Circolari n. 2/E (10/02/2016) e n. 27/E (13/06/2016)
Le circolari dell'Agenzia, in particolare la 27/E del 2016, sostenevano che le torri degli aerogeneratori, viste le loro caratteristiche strutturali, vadano considerate 'costruzioni' da includere nella stima catastale. La Cassazione ha ritenuto tale interpretazione non vincolante quando sia dimostrabile la strumentalità della torre al processo produttivo.
Massime di principio
- La qualificazione catastale (inclusione nella rendita) delle componenti di un impianto speciale si valuta sulla base della loro funzionalità rispetto al processo produttivo: se la componente è essenziale e funzionale al processo produttivo, va esclusa dalla stima diretta ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, anche se stabilmente infissa al suolo.
- La mera dimensione, solidità o infissione al suolo di un manufatto non è sufficiente a farlo assoggettare alla rendita catastale: il criterio decisivo è il rapporto di strumentalità con l'attività produttiva.
- Spetta al giudice di merito accertare i fatti tecnici (integrazione strutturale, ruolo funzionale, integrazione con navicella/rotore) e provare se la componente sia un 'impianto' funzionale o una 'costruzione' residuale rispetto all'immobile.
- Per difendersi in situazioni analoghe, presentare prove tecniche (perizie, schede tecniche, descrizione funzionale dell'impianto) che dimostrino che la componente contestata concorre in modo essenziale alla produzione (es. ruolo nel contrasto delle forze del vento, integrazione con rotor/navicella).
- Se una dotazione è utilizzabile o produce reddito anche al di fuori del processo produttivo, aumenta la probabilità che venga considerata componente immobiliare inclusa nella rendita; viceversa, se la sua utilità è esclusivamente legata al processo produttivo, tenderà all'esclusione.
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